Cassazione Penale, Sentenza n. 38714/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di tentata estorsione contestato al capo a) (episodi ai danni di Luigino Ermeti e Maria Rossi). Il Procuratore generale deduceva vizio di motivazione sostenendo che la recidiva era stata formalmente contestata in calce al capo b) e, poiché il capo b) descriveva condotte strettamente collegate a quelle del capo a), la contestazione della recidiva avrebbe dovuto intendersi riferita anche al capo a); riconosciuta la recidiva, la dichiarazione di estinzione per prescrizione sarebbe illegittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la recidiva sia una circostanza aggravante soggettiva che, se contestata in modo cumulativo in calce a più imputazioni, può essere riferita a tutte solo quando le condotte siano strettamente collegate (reati in concorso formale, o commessi nella stessa data e riconducibili a una matrice omogenea, o della stessa indole e omogenee temporalmente). Nel caso concreto, sebbene i reati fossero della stessa indole, erano consumati in date diverse e la recidiva non era stata contestata in calce alle singole imputazioni; quindi non poteva estendersi dal capo b) al capo a). Per questi motivi il ricorso del Procuratore generale è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Norma procedurale che autorizza la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata in relazione alla modalità di svolgimento del procedimento di cassazione
Sez. 2, n. 22966 del 09/03/2021, Virgilio
Giurisprudenza che supporta l'orientamento secondo cui la recidiva, contestata in calce a più imputazioni, può intendersi riferita a ciascuna di esse salvo diversa indole dei reati o diversa temporalità
Sez. 2, n. 3662 del 21/01/2016, Prisco
Ulteriore riferimento a orientamenti favorevoli all'estensione cumulativa della contestazione della recidiva quando ricorrono condizioni di omogeneità
Sez. 2, n. 56688 del 13/12/2017
Conferma dell'interpretazione secondo cui la recidiva è riferibile cumulativamente in presenza di reati omogenei e connessi temporalmente
Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini
Affermata la natura soggettiva dell'aggravante recidiva ma anche la sua connessione con aspetti fattuali del nuovo delitto, indicativa di maggiore colpevolezza e pericolosità
Sez. 3, n. 51070 del 07/06/2017, Ndyiae
Orientamento contrario più rigoroso che richiede la precisa contestazione della recidiva con puntuale riferimento al singolo reato, impedendo l'estensione a reati diversi non espressamente indicati
Sez. 6, n. 5075 del 09/01/2014, Crucitti
Giurisprudenza che esclude l'applicazione della recidiva a reati per i quali non sia stata formalmente contestata
Massime di principio
- La recidiva è una circostanza aggravante di natura soggettiva, ma collegata anche alle caratteristiche del "nuovo" reato: non può automaticamente estendersi tra capi separati senza una precisa valutazione di collegamento fattuale e temporale.
- La contestazione della recidiva in calce a più imputazioni è valida solo se le condotte sono strettamente collegate: reati in concorso formale, o commessi nella stessa data e riconducibili a una matrice omogenea, o della stessa indole con omogeneità temporale.
- Se i reati, pur della stessa indole, sono consumati in date diverse, la recidiva contestata solo ad una delle imputazioni non può essere estesa alle altre senza specifica contestazione.
- Per evitare questioni di ammissibilità, l'accusa dovrebbe contestare espressamente la recidiva in relazione a ciascun capo per il quale intende farla valere, soprattutto quando gli episodi sono disgiunti temporalmente.
- Dal lato della difesa, se la recidiva non è stata contestata in modo puntuale su ciascun capo, è possibile opporre che non può essere applicata a reati diversi o temporalmente separati; ciò può incidere anche sulla valutazione della prescrizione.
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