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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18631/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società ha impugnato davanti al giudice del lavoro due cartelle di pagamento emesse per il recupero di contributi previdenziali, deducendo vizi formali e di contenuto del ruolo e delle cartelle, nonché l'avvenuto pagamento delle somme richieste. Il Tribunale aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice tributario ritenendo che si trattasse di prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria. Riassunto il giudizio, la Corte di giustizia tributaria di primo grado ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, osservando che la controversia riguardava diritti e obblighi inerenti a un rapporto previdenziale, riscossi mediante cartella, e quindi devoluti al giudice ordinario, in particolare al giudice del lavoro. In sede di regolamento d'ufficio, la Corte di cassazione ha condiviso tale impostazione, richiamando il principio secondo cui, per stabilire la giurisdizione, rileva la natura del credito fatto valere e non lo strumento di riscossione utilizzato.

La decisione

La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, individuando nel giudice del lavoro il giudice competente per le controversie relative a crediti previdenziali azionati mediante cartella esattoriale. Ha escluso la giurisdizione del giudice tributario perché la lite non riguardava un credito tributario né pretese afferenti a un rapporto tributario. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il regolamento è stato sollevato d'ufficio e le parti non si sono costituite.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999

    La norma conferma che, quando la riscossione mediante ruolo riguarda contributi o premi dovuti agli enti previdenziali, l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo va proposta dinanzi al giudice del lavoro.

Massime di principio

  • Per individuare la giurisdizione nelle opposizioni a cartelle di pagamento non rileva il mezzo formale di riscossione adottato, ma la natura sostanziale del credito azionato.
  • Le controversie aventi ad oggetto crediti previdenziali, anche se veicolate tramite cartella esattoriale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del giudice del lavoro.
  • L'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 estende la riscossione mediante ruolo ai crediti previdenziali, ma al tempo stesso radica l'opposizione davanti al giudice del lavoro quando l'oggetto dell'azione è un contributo o premio previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
IstitutiGiudicato

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