Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27746/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato di estorsione. Il ricorrente ha dedotto motivi processuali (presunte nullità/irregolarità nelle notificazioni e nella conduzione del processo) e motivi di merito (travische della prova, insufficienza o contraddittorietà della prova dichiarativa, e doglianza circa la qualificazione giuridica del fatto sostenendo che non ricorrerebbe il tipo tipico di estorsione). Ha altresì contestato la valutazione della credibilità delle persone offese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo le censure meramente reiterative delle doglianze già esaminate nel giudizio di merito e consistenti in una richiesta di reinvestitura del sindacato di fatto vietato in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto adeguata e congruente la motivazione della Corte d'appello sulla attendibilità delle vittime e sulla convergenza della prova dichiarativa circa il nucleo incriminante, ha escluso le presunte nullità processuali alla luce della rinuncia alla presenza personale dell'imputato e ha confermato la corretta qualificazione del fatto come estorsione (volontà di conseguire un profitto ingiusto con atteggiamento minaccioso). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Limita il sindacato della Corte di cassazione sulle questioni di fatto e sulla motivazione: è operativa la censura per travisamento della prova solo se indicate specificamente le prove ritenute travisate e se il travisamento riguarda elementi decisivi della motivazione

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria (in favore della Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità del ricorso per colpa del ricorrente

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata come riferimento giurisprudenziale sul criterio del grado di colpa necessario per l'applicazione della sanzione pecuniaria in caso di ricorso infondato/inammissibile

  • Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012 (giurisprudenza di legittimità)

    Principio secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto; la sua riconsiderazione in sede di legittimità è ammessa solo in presenza di manifeste contraddizioni nella motivazione

  • Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019; Sez. U. n. 29541 del 16/07/2020

    Richiamate come orientamenti consolidati sul valore probatorio e sulla valutazione della prova dichiarativa e sui criteri per la qualificazione del reato di estorsione (volontà di ottenere profitto ingiusto mediante minaccia o violenza)

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione di merito: le censure che si limitano a ridiscutere la valutazione probatoria svolta dai giudici di merito sono inammissibili salvo che sia dimostrato, con indicazione puntuale, un travisamento della prova su elementi decisivi
  • La valutazione della credibilità delle persone offese è tipicamente questione di fatto e non può essere sostituita in sede di legittimità se la motivazione di merito è logica e priva di manifeste contraddizioni
  • Il travisamento della prova richiede l'indicazione specifica e inequivoca delle prove che si ritengono state utilizzate in modo inesistente o che siano state omesse, mostrando che tali elementi erano decisivi per la decisione
  • Le presunte nullità processuali relative a notificazioni o alla partecipazione in udienza possono essere superate se l'imputato ha avuto consapevolezza del procedimento e ha rinunciato alla presenza personale o ha partecipato validamente al giudizio; la Corte valuta l'efficacia della notificazione e l'eventuale rinuncia
  • Ai fini della configurazione del reato di estorsione conta la volontà di conseguire un profitto ingiusto e l'uso di minaccia o violenza; la manifestazione di una condizione personale (es. pregiudicato in detenzione) associata a richieste illecite può integrare l'elemento minaccioso rilevante per la qualificazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.