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Direttiva 2004/42

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE

Normativa europea32004L0042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2004/42/CE armonizza a livello UE i limiti massimi di COV nel contenuto di talune pitture, vernici e prodotti per carrozzeria, al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico e contribuire alla prevenzione della formazione di ozono troposferico. Prevede obblighi di conformità dei prodotti, etichettatura, monitoraggio, comunicazione dei dati e sanzioni, lasciando agli Stati membri la scelta delle modalità di recepimento e applicazione. Modifica inoltre la direttiva 1999/13/CE limitatamente al settore della finitura di veicoli, consentendo tuttavia misure nazionali ulteriori per le attività soppresse dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

Limitazione del contenuto di composti organici volatili (COV) in talune pitture, vernici e prodotti per carrozzeria, con armonizzazione dei valori limite e dell'etichettatura, e modifica della direttiva 1999/13/CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti elencati nell’allegato I, cioè a talune pitture e vernici per usi edilizi e a taluni prodotti per carrozzeria destinati al rivestimento di veicoli stradali, o parti di essi, eseguito a fini di riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione. Sono esclusi gli aerosol per la parte relativa alle pitture e vernici di cui all’allegato I, punto 1, mentre la direttiva non si applica ai prodotti venduti per uso esclusivo in stabilimenti autorizzati/registrati ai sensi della direttiva 1999/13/CE, ove siano previste misure alternative equivalenti di riduzione delle emissioni. Restano salve le misure nazionali o comunitarie a tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro.

Direttiva 2004/42/CE sulla limitazione dei COV in talune pitture, vernici e prodotti per carrozzeria

La direttiva nasce nell’ambito della strategia comunitaria di riduzione dell’ozono troposferico e dei composti organici volatili, con l’obiettivo di armonizzare a livello UE i limiti di contenuto di COV in determinate categorie di prodotti. Il legislatore europeo evidenzia il rischio di frammentazione del mercato interno in assenza di regole comuni e, al contempo, la necessità di un elevato livello di tutela ambientale.

Finalità e logica dell’intervento

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a limitare il contenuto totale di COV in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria per prevenire o ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dalla formazione di ozono troposferico. La misura è presentata come armonizzazione di specifiche tecniche, funzionale a evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica ai prodotti elencati nell’allegato I, ossia a specifiche pitture e vernici per usi edilizi e a prodotti per carrozzeria destinati al rivestimento di veicoli stradali, o parti di essi, effettuato per riparazione, manutenzione o decorazione fuori dagli stabilimenti di produzione.

Sono esclusi:

  • gli aerosol, per la parte relativa alle pitture e vernici di cui all’allegato I, punto 1;
  • i prodotti venduti per uso esclusivo in attività svolte in impianti registrati o autorizzati ai sensi della direttiva 1999/13/CE, se vi si applicano misure alternative equivalenti di riduzione delle emissioni;
  • l’ambito relativo alla protezione della salute dei consumatori e dei lavoratori e dell’ambiente di lavoro, che resta disciplinato da norme specifiche non alterate dalla direttiva.

Definizioni

L’articolo 2 contiene definizioni essenziali per l’applicazione uniforme della disciplina. In particolare:

  • COV: composto organico con punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C, misurato a 101,3 kPa;
  • contenuto di COV: massa di COV espressa in g/l nella formulazione pronta all’uso;
  • immissione sul mercato: messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, includendo l’importazione nel territorio doganale comunitario;
  • autorità competente: autorità o organismi designati dagli Stati membri per l’attuazione della direttiva.

L’allegato I dettaglia le sottocategorie di pitture/vernici e di prodotti per carrozzeria, con definizioni tecniche utili per l’applicazione dei limiti.

Obblighi di risultato per gli Stati membri

Gli Stati membri devono assicurare che i prodotti dell’allegato I siano immessi sul mercato solo se, alle date indicate nell’allegato II, rispettano i valori limite di COV e le prescrizioni dell’articolo 4. Si tratta di un obbligo di risultato: la direttiva lascia ai singoli ordinamenti la scelta delle forme e dei mezzi, ma impone il conseguimento del livello minimo di conformità fissato a livello UE.

La verifica di conformità deve avvenire mediante i metodi analitici dell’allegato III. Se il prodotto richiede l’aggiunta di solventi o altri componenti per essere pronto all’uso, il limite si applica al prodotto finito così ottenuto.

Deroghe e regimi transitori

La direttiva prevede alcuni margini di flessibilità:

  • esenzione per i prodotti venduti per uso esclusivo in attività disciplinate dalla direttiva 1999/13/CE, svolte in impianti registrati o autorizzati;
  • possibilità, per il restauro e la manutenzione di edifici e veicoli d’epoca di particolare valore storico e culturale, di rilasciare autorizzazioni individuali per quantità rigorosamente limitate di prodotti non conformi;
  • regime transitorio di 12 mesi per i prodotti fabbricati prima delle date dell’allegato II ma non conformi, durante il quale possono ancora essere immessi sul mercato.

Etichettatura

L’articolo 4 impone che i prodotti siano etichettati al momento dell’immissione sul mercato. L’etichetta deve indicare:

  • la sottocategoria del prodotto;
  • il valore limite di COV applicabile, espresso in g/l;
  • il contenuto massimo di COV del prodotto pronto all’uso, espresso in g/l.

Autorità competenti, monitoraggio e reporting

Gli Stati membri devono designare un’autorità competente e comunicarla alla Commissione entro il 30 aprile 2005. Devono inoltre istituire un programma di monitoraggio per verificare il rispetto della disciplina.

Quanto alla comunicazione dei dati, gli Stati membri devono trasmettere:

  • i risultati del monitoraggio;
  • le categorie e i quantitativi di prodotti autorizzati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3.

Le prime due relazioni vanno inviate 18 mesi dopo le date di conformità fissate dall’allegato II; successivamente, con cadenza quinquennale. La Commissione deve predisporre un formato comune, mentre i dati possono essere richiesti anche con frequenza annuale.

Sanzioni

L’articolo 10 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione delle disposizioni nazionali di attuazione. Le norme sanzionatorie devono essere notificate alla Commissione entro il 30 ottobre 2005, insieme alle eventuali modifiche successive.

Libera circolazione e mercato interno

L’articolo 8 tutela la libera circolazione dei prodotti conformi: gli Stati membri non possono vietarne, limitarne o impedirne l’immissione sul mercato per il solo fatto che rientrano nell’ambito della direttiva, purché siano conformi e pronti all’uso.

Modifica della direttiva 1999/13/CE

La direttiva interviene anche sulla direttiva 1999/13/CE, sopprimendo dall’allegato I, sezione "Finitura di veicoli", il riferimento alle attività di rivestimento dei veicoli stradali svolte fuori dagli stabilimenti di produzione per riparazione, manutenzione o decorazione. Tuttavia, gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure nazionali di controllo delle emissioni per tali attività.

Termini di recepimento ed entrata in vigore

La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il termine di trasposizione è fissato al 30 ottobre 2005: entro tale data gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informarne la Commissione.

Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Revisione e possibili sviluppi futuri

La direttiva prevede una clausola di revisione affidata alla Commissione. Quest’ultima è invitata a presentare:

  • entro il 2008, una relazione sulla base della revisione prevista dalla direttiva 2001/81/CE, esaminando il potenziale di ulteriori riduzioni dei COV nei prodotti fuori campo, l’eventuale fase II per i prodotti per carrozzeria e gli impatti socio-economici;
  • entro 30 mesi dall’applicazione dei limiti di fase II dell’allegato II, un’altra relazione sugli sviluppi tecnologici e sul margine per ulteriori riduzioni, compresa la possibile distinzione tra pitture per interni ed esterni in talune sottocategorie.

Se opportuno, tali relazioni devono essere accompagnate da proposte di modifica della direttiva.

Disposizioni principali

Finalità e armonizzazione tecnica

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira a limitare il contenuto totale di COV in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria per prevenire o ridurre l’inquinamento atmosferico derivante dal contributo dei COV alla formazione di ozono troposferico. A tal fine armonizza le specifiche tecniche dei prodotti contemplati dall’allegato I e non pregiudica le misure, comprese quelle di etichettatura, adottate per la protezione della salute di consumatori e lavoratori.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, autorità competente, sostanze, preparato, composto organico, COV, contenuto di COV espresso in g/l nella formulazione pronta all’uso, solvente organico, rivestimento, pellicola, rivestimenti a base acquosa e a base solvente, nonché immissione sul mercato, includendo l’importazione nel territorio doganale comunitario.

Valori limite di COV e condizioni di immissione sul mercato

L’articolo 3 impone agli Stati membri di consentire l’immissione sul mercato, nel proprio territorio e a decorrere dalle date indicate nell’allegato II, solo dei prodotti conformi ai valori limite di COV fissati in tale allegato e conformi all’articolo 4. La conformità deve essere verificata con i metodi analitici dell’allegato III; per i prodotti da addizionare con solventi o altri componenti, il limite si applica al prodotto pronto all’uso.

Deroghe e misure transitorie

L’articolo 3, paragrafo 2, esenta i prodotti venduti per uso esclusivo in attività disciplinate dalla direttiva 1999/13/CE e svolte in impianti registrati o autorizzati ai sensi di tale direttiva. Il paragrafo 3 consente autorizzazioni individuali, per il restauro e la manutenzione di edifici e veicoli d’epoca di particolare valore storico-culturale, per quantità rigorosamente limitate di prodotti non conformi ai limiti di COV. Il paragrafo 4 prevede una finestra transitoria di 12 mesi, dalla data di entrata in vigore del requisito applicabile, per i prodotti fabbricati prima delle date dell’allegato II ma non conformi.

Etichettatura obbligatoria

L’articolo 4 impone che, al momento dell’immissione sul mercato, i prodotti dell’allegato I siano muniti di etichetta indicante la sottocategoria del prodotto, il relativo valore limite di COV espresso in g/l e il contenuto massimo di COV espresso in g/l del prodotto pronto all’uso.

Autorità competente e monitoraggio

L’articolo 5 obbliga gli Stati membri a designare l’autorità competente responsabile dell’attuazione e a comunicarla alla Commissione entro il 30 aprile 2005. L’articolo 6 impone l’istituzione di un programma di monitoraggio per verificare il rispetto della direttiva.

Comunicazione dei dati

L’articolo 7 richiede la trasmissione dei risultati del monitoraggio e delle categorie/quantitativi di prodotti autorizzati ex articolo 3, paragrafo 3. Le prime due relazioni vanno inviate 18 mesi dopo le date di conformità ai valori dell’allegato II; poi con periodicità quinquennale. La Commissione deve predisporre un formato comune, e i dati vanno trasmessi annualmente su richiesta.

Libera circolazione

L’articolo 8 vieta agli Stati membri di impedire, limitare o vietare l’immissione sul mercato di prodotti conformi, pronti all’uso, per il solo fatto che sono disciplinati dalla direttiva.

Revisione e possibile fase II

L’articolo 9 invita la Commissione a presentare due relazioni: entro il 2008, sulla base della revisione prevista dalla direttiva 2001/81/CE, e entro 30 mesi dalla data di applicazione dei limiti di fase II dell’allegato II. Le relazioni devono valutare ulteriori riduzioni di COV per prodotti fuori campo, eventuale fase II per i prodotti per carrozzeria, e sviluppi tecnologici; se opportuno, saranno corredate di proposte di modifica.

Sanzioni

L’articolo 10 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della normativa nazionale adottata in attuazione della direttiva, notificandole alla Commissione entro il 30 ottobre 2005 e comunicando ogni successiva modifica.

Adeguamento tecnico e comitato

L’articolo 11 attribuisce alla Commissione l’adozione delle modifiche necessarie all’allegato III per adeguarlo al progresso tecnico, secondo la procedura del comitato di cui all’articolo 12. L’articolo 12 rinvia alla decisione 1999/468/CE e fissa a tre mesi il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di tale decisione.

Modifica della direttiva 1999/13/CE

L’articolo 13 sopprime dall’allegato I della direttiva 1999/13/CE, sezione "Finitura di veicoli", il riferimento al rivestimento dei veicoli stradali o di parti di essi effettuato per riparazione, manutenzione o decorazione al di fuori degli stabilimenti di produzione. Nonostante la soppressione, gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure nazionali per il controllo delle emissioni derivanti da tali attività.

Recepimento e termine di trasposizione

L’articolo 14 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 ottobre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne la Commissione. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere il testo delle disposizioni adottate e una tabella di corrispondenza.

Come è indicizzato

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