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Sentenza

Sentenza n. 316/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento M/D AB62BE8 REG2025 0057648 emesso il 26 giugno 2025 dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, recante la pianificazione per la prima assegnazione dei neo graduati appartenenti all'immissione unica del 2024 e relativi allegati; - e di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la prima assegnazione presso una sede sita a Foggia o, quantomeno, nella Regione Puglia.

Giustizia amministrativa202500430

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di pianificazione della prima assegnazione dei neo graduati dell'immissione unica 2024, nella parte in cui ha confermato il ricorrente presso la sede di Maniago

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la pianificazione della prima assegnazione dei neo graduati, chiedendo anche l'accertamento del diritto a essere assegnato a Foggia o, quantomeno, in altra sede della Regione Puglia. Ha dedotto, in primo luogo, violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, arbitrarietà, incoerenza, incongruità, contraddittorietà manifesta, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, nonché violazione dell'art. 97 Cost. Contestava che l'Amministrazione non avesse esplicitato le esigenze di servizio sottese alla conferma presso Maniago, né considerato adeguatamente le sue esigenze familiari, la condizione di padre di un minore affidato congiuntamente ai genitori e l'interesse alla bigenitorialità; lamentava inoltre il mancato accoglimento della richiesta di assegnazione in Campania. Con il secondo motivo deduceva l'omessa considerazione delle dichiarazioni e osservazioni rese nel procedimento. Con il terzo motivo contestava il rigetto dell'istanza di accesso agli atti, deducendo violazione degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990, sviamento, arbitrarietà, incoerenza, incongruità e carenza dei presupposti, oltre alla lesione del diritto di difesa. Sosteneva infine di avere diritto all'assegnazione in Puglia.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo infondate le censure e prescindendo dall'esame delle questioni preliminari relative alla mancata notifica a tutti i controinteressati. Ha affermato che la prima assegnazione dei militari è disciplinata dall'art. 976, comma 1, d.lgs. n. 66/2010 e segue una disciplina speciale, distinta dai trasferimenti ordinari. La sede deve essere individuata anzitutto in base alle direttive d'impiego e alle esigenze organizzative e di servizio, quindi considerando l'ordine della graduatoria e le preferenze dell'interessato, nel rispetto di ragionevolezza, imparzialità e criteri oggettivi e non discriminatori. Nel caso concreto, la conferma a Maniago era giustificata da specifiche esigenze organico-funzionali: scopertura del 29% nel profilo del ricorrente, necessità di valorizzare la sua specializzazione quale addetto al tiro di artiglieria terrestre e continuità delle funzioni e dell'esperienza maturata nella stessa sede dal 2022. Il provvedimento riguardava 859 militari ed era un atto di pianificazione generale; pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, l. n. 241/1990, non richiedeva una motivazione individualizzata per ciascuna assegnazione. Inoltre, il ricorrente era collocato al 720° posto e non aveva provato l'esistenza di sedi in Puglia o Campania ancora disponibili dopo l'assegnazione dei candidati meglio classificati. Aveva comunque indicato il Friuli Venezia Giulia tra le sedi preferite. È stata esclusa anche la necessità di confutare puntualmente ogni apporto partecipativo, essendo sufficiente l'esplicitazione dei criteri generali. La presenza di un figlio minore, in assenza di una specifica previsione legislativa, non attribuisce un diritto soggettivo o un titolo preferenziale alla sede richiesta, poiché ciò comporterebbe una preferenza priva di base normativa e una disparità verso gli altri candidati. Il motivo relativo all'accesso è stato respinto perché il diniego temporaneo era stato motivato dall'art. 1048, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 90/2010, che sottrae per un anno all'accesso i documenti concernenti la pianificazione dell'impiego del personale militare; tale diniego non era stato tempestivamente impugnato e il tentativo di acquisire gli atti in giudizio era meramente esplorativo. In ogni caso, la censura sull'accesso non incideva sulla legittimità dell'assegnazione. È stata respinta anche la domanda di accertamento del diritto alla sede in Puglia, incompatibile con la natura discrezionale del potere di assegnazione e comunque priva del presupposto, costituito dall'illegittimità dell'atto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 976, comma 1, d.lgs. n. 66/2010

    Al termine della fase di formazione, la prima assegnazione di sede di servizio del militare è stabilita sulla base delle direttive d'impiego di ciascuna Forza armata, tenuto conto dell'ordine della graduatoria di merito.

    La prima assegnazione è regolata da una disciplina speciale: le direttive d'impiego e le esigenze organizzative e di servizio costituiscono criteri prioritari, cui si aggiungono l'ordine della graduatoria e le preferenze dell'interessato, nel rispetto di ragionevolezza, imparzialità e criteri oggettivi.

  • art. 3, comma 2, l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Per gli atti a contenuto generale, quale la pianificazione riguardante centinaia di militari, è escluso l'obbligo di una motivazione individualizzata per ciascun destinatario; è sufficiente che siano intellegibili i criteri generali posti a fondamento delle scelte.

  • art. 1048, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 90/2010

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono sottratti all'accesso, per un periodo di un anno, i documenti concernenti la pianificazione relativa all'impiego del personale militare.

  • artt. 22 ss. l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il diniego di accesso deve essere contestato tempestivamente nelle forme previste dalla legge; non è consentito sollecitare in giudizio poteri istruttori con finalità meramente esplorative per ottenere documenti il cui diniego non sia stato impugnato.

  • art. 97 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    I principi di buon andamento e imparzialità impongono che la distribuzione del personale militare sia fondata su criteri oggettivi, coerenti e non arbitrari.

Massime di principio

  • La prima assegnazione di sede del personale militare costituisce un istituto speciale, distinto dai trasferimenti ordinari, ed è determinata prioritariamente dalle direttive d'impiego e dalle concrete esigenze organizzative e di servizio; l'ordine della graduatoria e le preferenze dell'interessato operano nei limiti della compatibilità con tali esigenze.
  • L'Amministrazione può derogare all'ordine della graduatoria o alle preferenze espresse quando sussistano esigenze di servizio oggettive e concretamente apprezzabili, purché i criteri siano ragionevoli, imparziali, oggettivi, non discriminatori e coerentemente applicati ai diversi destinatari.
  • Quando la prima assegnazione è contenuta in un atto generale di pianificazione riguardante un numero elevato di militari, non è necessaria una motivazione individualizzata per ciascun assegnatario: è sufficiente che l'atto, anche attraverso i criteri applicati, renda comprensibili le ragioni generali delle scelte e che tali criteri siano concretamente verificabili.
  • La mera presenza di un figlio minore, fuori dalle ipotesi di preferenza espressamente previste dalla legge, non attribuisce al militare un diritto soggettivo o un titolo preferenziale alla sede richiesta, prevalente rispetto alla graduatoria e alle esigenze organizzative dell'Amministrazione.
  • Il diniego temporaneo di accesso ai documenti relativi alla pianificazione dell'impiego del personale militare deve essere impugnato tempestivamente; non può essere aggirato mediante una richiesta esplorativa al giudice amministrativo nell'ambito del giudizio contro l'atto di assegnazione.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoAccesso documentale
RamiForze armate e forze di poliziaAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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