Sentenza n. 273/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Sassari n. 85/2025, depositata e resa pubblica il 05.02.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1639/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 29.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari n. 85/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione lavoro, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto a fruire del beneficio di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi euro 1.000, oltre agli accessori previsti. La sentenza era stata notificata al Ministero il 29 luglio 2025 e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni per l'esecuzione era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza di fondi, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non è stata ritenuta giustificata, anche per la nomina del commissario ad acta e per le ulteriori ragioni ostative individuate dall'Adunanza Plenaria n. 15/2014, tra cui la complessità e articolazione delle procedure di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione degli atti necessari alla sua attuazione.
art. 114 c.p.a.
Fondamento processuale del giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente al giudice di disporre una penalità di mora, ove non ricorrano manifesta iniquità o altre ragioni ostative.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'astreinte nei confronti dell'Amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto anche in relazione alle difficoltà organizzative, normative e finanziarie dell'adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza di fondi, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale strumento è stato riconosciuto tra quelli utilizzabili dal commissario ad acta.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce, insieme al d.P.C.M. 28 novembre 2016, la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, nonché il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella sua attivazione.
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15
La penalità di mora nei confronti del debitore pubblico, pur astrattamente ammissibile, può essere esclusa non solo per manifesta iniquità, ma anche per altre ragioni ostative connesse alle peculiarità dell'adempimento pubblico e alla tutela di interessi pubblici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato che riconosce a un privato una prestazione amministrativa deve essere eseguita dall'Amministrazione entro il termine assegnato dal giudice, quando sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia dell'Amministrazione, attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un termine decorrente dalla richiesta dell'interessato.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano concrete ragioni ostative, tra cui la complessità organizzativa dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture o soggetti, l'eccezionale serialità del contenzioso, i vincoli finanziari e la funzione non essenziale della prestazione dovuta.
- La nomina del commissario ad acta può costituire, in concreto, una ragione per non applicare contestualmente l'astreinte, quando il commissario assicuri una tutela esecutiva adeguata e proporzionata.
- In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il commissario ad acta può ricorrere agli strumenti previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, incluso il pagamento in conto sospeso, ove applicabile.
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