Cassazione Penale, Ordinanza n. 11071/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già ritenuto responsabile in appello di furto aggravato e danneggiamento, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione esclusivamente in relazione alla determinazione della pena. In sostanza contestava il trattamento sanzionatorio applicato dalla Corte di appello. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze riproducevano censure già esaminate e disattese nel merito, senza un'adeguata critica alle argomentazioni della sentenza impugnata e senza specifica indicazione delle ragioni di diritto e dei passaggi motivazionali censurati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non fossero ammissibili in sede di legittimità perché meramente reiterativi di questioni già valutate dal giudice di merito e non corredati da un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la motivazione sulla pena era sufficiente, logica e congrua, avendo i giudici di merito valorizzato modalità della condotta, personalità del reo ed entità del fatto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 635 c.p.
norma incriminatrice richiamata tra i reati per cui l'imputato era stato ritenuto responsabile; la sentenza non ne esamina il merito, ma solo il quadro sanzionatorio complessivo.
art. 625 c.p.
comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2
circostanze aggravanti richiamate nella contestazione, rilevanti nel titolo di reato e nel trattamento sanzionatorio.
art. 99 c.p.
recidiva contestata e considerata nel giudizio di merito ai fini della pena.
art. 624 c.p.
norma base del furto richiamata nel capo di imputazione.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica solo se manca la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
richiamata per il principio secondo cui l'atto di impugnazione deve contenere un'esposizione critica e specifica delle ragioni di diritto e dei passaggi motivazionali censurati.
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa
richiamata in tema di onere motivazionale del giudice sulla determinazione della pena.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
richiamata in tema di adeguatezza della motivazione sulla dosimetria della pena.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica della motivazione impugnata.
- L'atto di impugnazione deve enunciare in modo puntuale le ragioni di diritto poste a sostegno del motivo e indicare i passaggi della motivazione censurati; la mera enunciazione di dissenso non è sufficiente.
- La motivazione sulla determinazione della pena è congrua quando dà conto, anche sinteticamente, degli elementi rilevanti ai fini della dosimetria, come modalità della condotta, personalità dell'imputato ed entità del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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