Risoluzione n. 472 del 3/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione stabilisce che il contributo erogato dal Comune all’ERSU per il recupero della "Casa dello studente" non costituisce corrispettivo IVA, ma movimentazione di denaro fuori campo IVA. La convenzione va quindi registrata in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della tariffa parte I del DPR 131/1986; non si applica però l’esenzione da bollo dell’art. 16 della tabella A, allegato B, del DPR 642/1972, perché l’ERSU non rientra tra i soggetti ivi indicati.
Contributi regionali per l'edilizia residenziale agevolata: IVA, registro e bollo sulla convenzione Comune-ERSU
Contributi regionali per l’edilizia residenziale agevolata: trattamento fiscale della convenzione Comune-ERSU
La risoluzione esamina il regime fiscale applicabile alla convenzione stipulata tra un Comune e l’ERSU per la realizzazione di un intervento di recupero di un edificio destinato alla locazione a studenti universitari. L’analisi riguarda in particolare IVA, imposta di registro e imposta di bollo.
Contesto dell’istanza
Il Comune riferisce che la Provincia aveva emanato specifici bandi per la concessione di contributi regionali per l’edilizia agevolata. Tra i beneficiari è risultato l’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario (ERSU), aggiudicatario del contributo per il recupero di un edificio destinato a studentato. Il Comune, quale soggetto erogatore, ha approvato anche una bozza di convenzione per disciplinare i rapporti con l’ERSU e chiede chiarimenti sul trattamento fiscale dell’atto.
Soluzione prospettata dal Comune
Secondo l’istante:
- il contributo non ha natura di corrispettivo ai fini IVA;
- la convenzione non integra un atto avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, parte I, del DPR 131/1986;
- pertanto, l’imposta di registro sarebbe dovuta in misura fissa;
- al momento della registrazione sarebbe inoltre possibile chiedere l’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella allegata al DPR 642/1972.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate sul profilo IVA
L’Agenzia richiama il principio secondo cui i contributi concessi dallo Stato e dagli enti pubblici rientrano nel campo di applicazione dell’IVA solo se erogati a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, cioè in presenza di un rapporto sinallagmatico a prestazioni corrispettive.
Al contrario, sono esclusi dall’IVA, ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera a), del DPR 633/1972, i trasferimenti di denaro finalizzati al perseguimento di obiettivi di carattere generale, non collegati a specifiche prestazioni. In generale, quindi, i contributi a fondo perduto non sono soggetti a IVA.
Nel caso esaminato, sulla base degli atti disponibili e con riserva di ulteriori approfondimenti in sede di accertamento, il contributo erogato dal Comune appare non avere natura di corrispettivo e va considerato una movimentazione di denaro esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.
Imposta di registro sulla convenzione
Escluso il rilievo IVA del contributo, la risoluzione si concentra sull’imposta di registro applicabile alla convenzione tra gli enti pubblici.
La qualificazione dipende dall’oggetto dell’atto e, in particolare, dal fatto che esso abbia o meno contenuto patrimoniale. La risoluzione richiama a tal fine la risoluzione n. 108 del 4 luglio 2001, secondo cui, quando l’incarico è conferito per l’esecuzione di compiti istituzionali, l’atto non ha contenuto patrimoniale.
Nel caso concreto, il finanziamento all’ERSU è destinato alla realizzazione di un intervento di recupero di un immobile funzionale al servizio abitativo per studenti universitari, quindi all’esecuzione di compiti istituzionali dell’ente attuatore.
Ne consegue che la convenzione stipulata tra Comune e ERSU per la realizzazione dell’intervento sulla “Casa dello studente” è soggetta a registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986.
Imposta di bollo
Quanto al bollo, l’Agenzia esclude l’applicazione dell’esenzione invocata dal Comune sulla base dell’art. 16 della tabella A, allegato B, del DPR 642/1972.
La disposizione agevolativa riguarda gli atti e documenti posti in essere e scambiati tra amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane. L’ERSU, pur essendo ente pubblico strumentale della Regione Marche, è dotato di autonomia e soggettività propria ai sensi della legge regionale Marche 2 settembre 1996, n. 38, e quindi non rientra tra i soggetti indicati dalla norma.
La risoluzione richiama inoltre il principio costante secondo cui le norme agevolative non possono essere interpretate estensivamente; in tal senso viene richiamata anche la risoluzione n. 149 del 19 ottobre 2005.
Conclusione operativa
In sintesi, la risoluzione afferma che:
- il contributo erogato dal Comune all’ERSU è fuori campo IVA, poiché non costituisce corrispettivo di una prestazione;
- la convenzione va registrata in misura fissa ai sensi dell’art. 11 della tariffa, parte I, del DPR 131/1986;
- non spetta l’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’art. 16 della tabella A, allegato B, del DPR 642/1972, poiché l’ERSU non è tra i soggetti contemplati dalla norma agevolativa.
Le Direzioni regionali sono infine incaricate di vigilare sulla corretta applicazione dei principi enunciati.
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