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Risoluzione

Risoluzione n. 469 del 3/12/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’aliquota IVA ridotta del 10% si applica anche all’importazione di moduli fotovoltaici, inverter e strutture metalliche di supporto, se qualificabili come "beni finiti" e destinati a impianti ad energia solare. Il beneficio spetta al cessionario finale o all’installatore, previa dichiarazione di uso finale resa in dogana.

IVA agevolata al 10% per l’importazione di beni finiti destinati a impianti ad energia solare

IVA agevolata per importazione di componenti di impianti solari

La risoluzione esamina l’applicazione dell’art. 16, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione all’omogeneità di trattamento fiscale tra operazioni interne e importazioni. Il tema riguarda alcuni componenti di impianti ad energia solare, commercializzati da una società del settore delle energie rinnovabili, e la possibilità di applicare anche in dogana l’aliquota IVA ridotta del 10%.

Quesito presentato dalla società

La società istante, operante come installatore e rivenditore di impianti ad energia solare, evidenzia che alle cessioni di tali impianti si applica l’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972. Essa riferisce di commercializzare, in alcuni casi, singole componenti degli impianti, quali:

  • moduli fotovoltaici;
  • inverters;
  • strutture metalliche di supporto.

Secondo l’istante, tali componenti costituiscono "beni finiti" destinati alla costruzione di impianti ad energia solare e quindi dovrebbero beneficiare dell’aliquota del 10% anche negli acquisti interni, in base al n. 127-sexies della medesima Tabella A, Parte III. La società chiede se lo stesso trattamento possa estendersi anche alle importazioni, con dichiarazione di responsabilità circa l’uso finale resa agli uffici doganali competenti.

Soluzione interpretativa prospettata dall’istante

L’istante richiama la risoluzione n. 269 del 2007, sostenendo che il beneficio IVA per gli impianti ad energia solare prescinde da valutazioni soggettive relative al cedente. Richiama inoltre la risoluzione n. 2 del 2000, secondo cui, ai fini dell’agevolazione, rileva esclusivamente che si tratti di un impianto idoneo a produrre energia solare.

In questa prospettiva, la società ritiene che il trattamento agevolato si applichi ai "beni finiti" destinati a tali impianti, a condizione che l’acquirente presenti una dichiarazione di responsabilità sull’uso finale. Da ciò deduce che anche l’importazione delle componenti in esame possa fruire dell’IVA ridotta, previa dichiarazione alle dogane sulla destinazione ai suddetti impianti.

Quadro normativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate richiama il principio di omogeneità tra importazioni e operazioni interne in materia IVA, fondato su:

  • l’art. 94, punto 2, della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, secondo cui l’aliquota applicabile all’importazione è quella prevista nello Stato membro per la cessione dello stesso bene;
  • l’art. 69, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, che stabilisce per le importazioni il medesimo trattamento fiscale delle transazioni interne.

Da tale impianto normativo deriva che, se un bene beneficia dell’aliquota ridotta nelle operazioni interne, il medesimo trattamento può essere riconosciuto anche in importazione, nei limiti previsti dalla disciplina agevolativa.

Condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta

L’Agenzia precisa che l’aliquota del 10% può applicarsi in importazione ai "moduli fotovoltaici, inverters, strutture metalliche di supporto" solo se tali beni possano qualificarsi come "beni finiti". Viene richiamata la nozione già espressa nella risoluzione n. 22/E del 30 marzo 1998: sono beni finiti quelli che, pur incorporandosi nella costruzione, restano riconoscibili perché la loro individualità e funzionalità non vengono meno nel momento in cui concorrono alla realizzazione dell’opera.

Inoltre, l’agevolazione è limitata a specifici soggetti:

  • cessionari finali;
  • installatori o costruttori di impianti termici ad energia solare.

Sono quindi esclusi i soggetti che operano nelle fasi intermedie di commercializzazione, come distributori e grossisti.

Dichiarazione di destinazione e adempimenti in dogana

Per fruire del beneficio fiscale, l’acquirente deve dichiarare che il bene finito è destinato ad uno degli impianti agevolati. La risoluzione richiama anche la prassi dell’Agenzia delle Dogane, che avrebbe chiarito la necessità, al momento dell’importazione, di una dichiarazione resa dall’importatore (cessionario finale o installatore) ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nella dichiarazione deve essere specificato che i beni finiti sono destinati agli impianti di cui al n. 127-quinquies della Tabella A, Parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972.

Conclusione dell’Amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle Entrate concorda con l’impostazione della direzione regionale e del contribuente e conclude che i beni indicati - moduli fotovoltaici, inverters e strutture metalliche di supporto - qualora qualificabili come beni finiti e destinati ad impianti ad energia solare, possono scontare l’IVA ridotta del 10% anche in sede di importazione.

Il beneficio spetta purché l’importazione sia effettuata dal cessionario finale o dall’installatore e sia resa la dichiarazione di uso finale nei termini sopra indicati.

Vigilanza sull’applicazione uniforme

La risoluzione si chiude con l’indicazione che le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi espressi vengano applicati con uniformità.

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