Risoluzione n. 470 del 3/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione esamina se una fusione per incorporazione tra due società tedesche possa beneficiare della neutralità fiscale italiana per la stabile organizzazione in Italia della società incorporata. L’Agenzia conclude che l’art. 172 TUIR può applicarsi, con continuità dei valori fiscali e possibilità di retrodatazione al 1° gennaio 2008 nei limiti previsti dalla norma.
Fusione tra società tedesche con effetti sulla stabile organizzazione italiana e applicazione dell’art. 172 TUIR
Fusione tra società tedesche e riflessi sulla stabile organizzazione italiana
La risoluzione riguarda la fusione per incorporazione di ALFA International in ALFA Germany, entrambe società di diritto tedesco residenti fiscalmente in Germania. L’operazione, pur essendo disciplinata dal diritto tedesco e non dalla normativa comunitaria sulle fusioni transfrontaliere, produce effetti sulla stabile organizzazione italiana di ALFA International, che confluisce in una nuova stabile organizzazione in Italia di ALFA Germany.
Contesto dell’operazione
ALFA Germany svolge attività creditizia e appartiene al gruppo ALFA; ALFA Holding controlla sia ALFA Germany sia ALFA International. Quest’ultima opera tramite sede centrale, succursali e filiali estere; la succursale italiana svolge attività creditizia esclusivamente in Italia ed è una stabile organizzazione iscritta presso la Banca d’Italia.
L’operazione è motivata da esigenze di razionalizzazione e semplificazione gestionale, in particolare:
- riduzione dei costi amministrativi e gestionali duplicati, come il servizio di tesoreria;
- concentrazione in ALFA Germany dei crediti derivanti da finanziamenti immobiliari, per una gestione più efficiente del plafond di obbligazioni garantite.
La fusione avrà efficacia nell’autunno 2008, con retrodatazione contabile e fiscale al 1° gennaio 2008, secondo la disciplina civile e fiscale tedesca. Le attività e passività verranno iscritte a valori storici, in continuità di valori e non al fair value.
Quesiti posti dall’istante
La società chiede chiarimenti su tre profili relativi alla posizione della stabile organizzazione italiana:
- applicabilità del regime di neutralità fiscale e mancata realizzazione di plusvalenze, inclusa quella sull’avviamento;
- determinazione del costo fiscale dei beni nella stabile organizzazione di ALFA Germany;
- possibilità di retrodatare gli effetti della fusione ai fini delle imposte sui redditi italiane.
Tesi del contribuente
L’istante ritiene che:
- la fusione rientri nel regime di neutralità dell’art. 172 TUIR e non determini realizzo di plusvalenze;
- la stabile organizzazione di ALFA Germany debba assumere quale costo fiscale l’ultimo costo riconosciuto in capo ad ALFA International;
- la fusione possa essere retrodatata al 1° gennaio 2008, nei limiti dell’art. 172, comma 9, TUIR.
Inquadramento normativo richiamato
L’Agenzia richiama la disciplina comunitaria sulle fusioni, contenuta nella Direttiva 90/434/CEE, come modificata dalla Direttiva 2005/19/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. 544/1992 e confluita negli articoli 178-181 TUIR.
In particolare, viene evidenziato che:
- l’art. 178, comma 1, lettera a), e l’art. 179, comma 1, TUIR prevedono l’applicazione dell’art. 172 TUIR a fusioni tra soggetti residenti e soggetti residenti in altri Stati membri;
- l’art. 178, comma 1, lettera d), estende il regime anche alle operazioni tra soggetti non residenti, con riguardo alle stabili organizzazioni in Italia oggetto delle operazioni.
La fattispecie esaminata non rientra tuttavia nell’ambito della direttiva comunitaria, perché entrambe le società partecipanti sono residenti nello stesso Stato, la Germania.
Valutazione dell’Agenzia sulla neutralità fiscale
Pur non essendo la fusione disciplinata dalla direttiva comunitaria, l’Agenzia ritiene in linea di principio applicabile l’art. 172 TUIR alla posizione della stabile organizzazione italiana, in quanto la disciplina nazionale sulle fusioni non distingue in base alla residenza dei soggetti coinvolti.
Secondo l’Agenzia, la neutralità fiscale può operare se ricorrono congiuntamente queste condizioni:
- l’operazione è qualificabile come fusione secondo la legislazione civilistica italiana;
- i soggetti coinvolti hanno una forma giuridica omologa a quella delle società di diritto italiano;
- l’operazione produce effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.
A sostegno di questa impostazione viene richiamata anche la modifica dell’art. 176 TUIR introdotta dalla legge n. 244/2007, che ha esteso il regime di neutralità ai conferimenti d’azienda tra soggetti non residenti quando l’azienda è situata in Italia. L’Agenzia osserva che, se il legislatore ha previsto espressamente tale estensione per i conferimenti, a maggior ragione la stessa logica vale per le fusioni, che sono operazioni non realizzative già sul piano civilistico.
Effetti fiscali sulla stabile organizzazione italiana
La risoluzione conclude che l’art. 172 TUIR è applicabile alla fusione tra ALFA Germany e ALFA International con riferimento alla stabile organizzazione italiana di quest’ultima, purché tutte le attività, passività e i rapporti giuridici relativi alla stabile organizzazione italiana confluiscano nella stabile organizzazione in Italia di ALFA Germany.
Di conseguenza:
- non si realizza alcuna plusvalenza sui beni, compreso l’avviamento;
- ALFA Germany subentra nella medesima posizione fiscale di ALFA International per gli elementi dell’attivo e del passivo della stabile organizzazione italiana;
- i beni possono essere iscritti con continuità di valori, nei limiti della disciplina fiscale applicabile.
Retrodatazione della fusione
L’Agenzia ritiene possibile la retrodatazione al 1° gennaio 2008 ai sensi dell’art. 172, comma 9, TUIR, a condizione che la fusione sia realizzata entro il 31 dicembre 2008.
Ne consegue che:
- la stabile organizzazione di ALFA International deve presentare l’ultima dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 1° gennaio - 31 dicembre 2007;
- la stabile organizzazione di ALFA Germany presenterà la dichiarazione per il periodo d’imposta 1° gennaio - 31 dicembre 2008.
Conclusione
La risoluzione afferma che la fusione tra le due società tedesche può produrre, per la stabile organizzazione italiana, gli effetti della neutralità fiscale previsti dall’art. 172 TUIR. L’operazione è quindi fiscalmente neutra in Italia, con continuità della posizione fiscale della stabile organizzazione e possibilità di retrodatazione nei termini indicati dalla norma.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 3 dic 2008Risoluzione n. 465 del 3/12/2008
- Risoluzione · 3 dic 2008Risoluzione n. 466 del 3/12/2008
- Risoluzione · 3 dic 2008Risoluzione n. 467 del 3/12/2008
- Risoluzione · 3 dic 2008Risoluzione n. 468 del 3/12/2008
- Risoluzione · 3 dic 2008Risoluzione n. 469 del 3/12/2008
- Risoluzione · 3 dic 2008Risoluzione n. 471 del 3/12/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →