Sentenza n. 1952/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi del 5 aprile 2023, con preavviso di sanzione pecuniaria e di acquisizione dell’area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due proprietari hanno impugnato l’ordinanza notificata il 20 aprile 2023, relativa a muri di recinzione, un cancello carrabile e una tettoia di circa 45 mq realizzati sul loro terreno. Hanno sostenuto che le opere erano state realizzate arbitrariamente da un vicino, senza il loro consenso e a loro insaputa, e hanno dedotto la violazione degli artt. 29 e 31 del d.P.R. 380/2001, l’assenza dei presupposti, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti, nonché violazione dell’art. 10 l. 241/1990. Hanno contestato che l’ordinanza non distinguesse la loro posizione incolpevole da quella dell’esecutore, non considerasse l’impossibilità di demolire le opere e imputasse ai proprietari la sanzione pecuniaria fino a € 20.000 e la conseguente acquisizione dell’area; hanno inoltre lamentato l’invio dell’atto a varie autorità. Con un secondo motivo hanno dedotto la nullità dell’ordinanza per impossibilità materiale di adempiere, in ragione del sequestro penale dell’immobile e dello spossessamento. Nel giugno 2026 hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, riferendo che, dopo il dissequestro, avevano presentato un’istanza di sanatoria favorevolmente istruita dal Comune, subordinata alla formazione del registro degli usi civici.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi contro l’ordinanza. Ha rilevato che i ricorrenti avevano espressamente dichiarato, prima che la causa fosse trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla decisione del ricorso. In applicazione del principio dispositivo, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire né decidere d’ufficio il merito in assenza di una diversa richiesta delle controparti; deve quindi prendere atto della dichiarazione e dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Spese irripetibili, considerata la mancata costituzione delle controparti.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, se il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione prima che la causa sia trattenuta in decisione e non vi sono repliche o richieste contrarie, il giudice deve prendere atto della dichiarazione e dichiarare il ricorso improcedibile, senza decidere il merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
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