Sentenza del 02/09/2016 n. 4516 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Metodo sintetico - Redditometro - Prova contraria - Documentazione bancaria attestante le disponibilità finanziarie utilizzate per gli investimenti effettuati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un accertamento sintetico del reddito basato sul cosiddetto redditometro. Il contribuente ha contestato la ricostruzione presuntiva sostenendo di poter dimostrare, con documentazione bancaria, che gli investimenti effettuati nel periodo accertato erano stati finanziati mediante disponibilità finanziarie già possedute e non necessariamente mediante redditi occultati o non dichiarati.
La decisione
La sentenza afferma che la ricostruzione sintetica dei redditi può essere superata mediante una prova contraria concreta e documentata. In particolare, gli estratti conto e la documentazione bancaria possono dimostrare sia l'effettiva disponibilità delle somme sia il loro impiego per gli investimenti contestati. Pertanto, ove tale documentazione sia idonea, coerente e riferibile alle operazioni esaminate, l'accertamento fondato esclusivamente sul redditometro non può essere confermato.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e del redditometro
La presunzione derivante dagli elementi indicativi di capacità contributiva è superabile mediante prova contraria del contribuente, il quale deve dimostrare l'origine delle risorse utilizzate e la loro effettiva destinazione agli investimenti contestati.
Massime di principio
- In un accertamento sintetico, il contribuente può difendersi dimostrando che le spese o gli investimenti sono stati finanziati con risorse già disponibili, con redditi esenti o soggetti a ritenuta, con risparmi pregressi, disinvestimenti, finanziamenti o altre fonti lecite.
- La mera disponibilità di somme non è sempre sufficiente: è necessario collegare documentalmente le disponibilità bancarie agli specifici investimenti e al periodo oggetto di accertamento.
- Gli estratti conto, i bonifici, la documentazione relativa a disinvestimenti e ogni altro documento bancario possono costituire prova contraria rilevante se consentono di ricostruire con chiarezza il flusso finanziario.
- La prova deve essere analitica, coerente e cronologicamente compatibile; una giustificazione generica o non supportata da documenti può non essere idonea a superare la presunzione dell'accertamento sintetico.
- L'Amministrazione finanziaria non può considerare automaticamente ogni investimento come reddito non dichiarato quando il contribuente dimostra che esso deriva da disponibilità finanziarie preesistenti e tracciabili.
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