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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14722/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento contestando al contribuente una plusvalenza tassabile, ai sensi degli artt. 67 e 68 del t.u.i.r., pari a Euro 54.000, derivante dalla vendita di una quota di 1/6 di un appezzamento di terreno. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP sostenendo l'insussistenza dei presupposti impositivi; la CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva riformato la decisione. In cassazione il contribuente aveva proposto quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi relativi al potere del commissario ad acta e alla destinazione urbanistica del terreno; violazione delle regole processuali e dell'onere della prova per non avere considerato la mancata contestazione di un fatto pacifico; omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza del potere del commissario ad acta di formare il PRG; violazione della normativa regionale campana sul potere del commissario ad acta dopo l'entrata in vigore di successive leggi regionali. Prima della decisione, però, il ricorrente ha rinunciato al ricorso perché aveva aderito alla definizione agevolata della cartella esattoriale emessa dopo la soccombenza in appello e ha prodotto la documentazione relativa alla rottamazione e ai pagamenti rateali.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal contribuente e della documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento integrale delle rate previste. In presenza di tali elementi, ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre affermato che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della misura.

Norme richiamate

  • artt. 67 e 68 t.u.i.r.

    richiamati come base normativa dell'accertamento di una plusvalenza tassabile derivante dalla vendita di un terreno

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti

  • art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.

    invocato per denunciare violazioni di legge e vizi processuali

  • artt. 57, comma 2, e 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    richiamati dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla considerazione di fatti non contestati

  • artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c.

    richiamati in tema di disponibilità e non contestazione dei fatti

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova

  • art. 2900 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • artt. 112 e 132, comma 1, c.p.c.

    invocati per lamentare omessa pronuncia e difetto di motivazione

  • artt. 9, comma 5, e 34 l.r. Campania 11 agosto 2005 n. 15

    richiamati per contestare il potere del commissario ad acta dopo l'entrata in vigore della legge regionale

  • art. 22, comma 2, l.r. Campania 22 dicembre 2004 n. 16

    richiamato in relazione alla disciplina urbanistica e ai poteri del commissario

  • artt. 1 e 2 l.r. Campania 20 marzo 1982 n. 17

    richiamati nel motivo relativo al potere del commissario ad acta

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    richiamato come base della definizione agevolata aderita dal ricorrente

  • art. 11 d.l. n. 50/2017, conv. in l. n. 96/2017

    richiamato quale ulteriore definizione agevolata con indicazione dell'avviso di accertamento oggetto di causa

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    applicato per statuire che, nel giudizio estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    escluso in quanto misura eccezionale e sanzionatoria, non estensibile oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore

Massime di principio

  • Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e documenta l'intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria, con prova del pagamento integrale delle somme dovute, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
  • Nel giudizio tributario estinto per rinuncia, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
  • L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la previsione ha natura eccezionale e sanzionatoria ed è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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