Cassazione Civile, Ordinanza n. 14722/2025 del 01/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento contestando al contribuente una plusvalenza tassabile, ai sensi degli artt. 67 e 68 del t.u.i.r., pari a Euro 54.000, derivante dalla vendita di una quota di 1/6 di un appezzamento di terreno. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP sostenendo l'insussistenza dei presupposti impositivi; la CTP aveva accolto il ricorso, mentre la CTR aveva riformato la decisione. In cassazione il contribuente aveva proposto quattro motivi: omesso esame di fatti decisivi relativi al potere del commissario ad acta e alla destinazione urbanistica del terreno; violazione delle regole processuali e dell'onere della prova per non avere considerato la mancata contestazione di un fatto pacifico; omessa pronuncia sull'eccezione di inesistenza del potere del commissario ad acta di formare il PRG; violazione della normativa regionale campana sul potere del commissario ad acta dopo l'entrata in vigore di successive leggi regionali. Prima della decisione, però, il ricorrente ha rinunciato al ricorso perché aveva aderito alla definizione agevolata della cartella esattoriale emessa dopo la soccombenza in appello e ha prodotto la documentazione relativa alla rottamazione e ai pagamenti rateali.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dal contribuente e della documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata e il pagamento integrale delle rate previste. In presenza di tali elementi, ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere. Ha inoltre affermato che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della misura.
Norme richiamate
artt. 67 e 68 t.u.i.r.
richiamati come base normativa dell'accertamento di una plusvalenza tassabile derivante dalla vendita di un terreno
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.
invocato per denunciare violazioni di legge e vizi processuali
artt. 57, comma 2, e 23, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
richiamati dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla considerazione di fatti non contestati
artt. 115, comma 1, e 167, comma 1, c.p.c.
richiamati in tema di disponibilità e non contestazione dei fatti
art. 111, comma 2, Cost.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro processuale
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere della prova
art. 2900 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso
artt. 112 e 132, comma 1, c.p.c.
invocati per lamentare omessa pronuncia e difetto di motivazione
artt. 9, comma 5, e 34 l.r. Campania 11 agosto 2005 n. 15
richiamati per contestare il potere del commissario ad acta dopo l'entrata in vigore della legge regionale
art. 22, comma 2, l.r. Campania 22 dicembre 2004 n. 16
richiamato in relazione alla disciplina urbanistica e ai poteri del commissario
artt. 1 e 2 l.r. Campania 20 marzo 1982 n. 17
richiamati nel motivo relativo al potere del commissario ad acta
art. 6 d.l. n. 193/2016
richiamato come base della definizione agevolata aderita dal ricorrente
art. 11 d.l. n. 50/2017, conv. in l. n. 96/2017
richiamato quale ulteriore definizione agevolata con indicazione dell'avviso di accertamento oggetto di causa
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
applicato per statuire che, nel giudizio estinto, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
escluso in quanto misura eccezionale e sanzionatoria, non estensibile oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso e documenta l'intervenuta definizione agevolata della pretesa tributaria, con prova del pagamento integrale delle somme dovute, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
- Nel giudizio tributario estinto per rinuncia, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la previsione ha natura eccezionale e sanzionatoria ed è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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