Sentenza del 09/07/2019 n. 1387 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - transfer pricing - onere della prova - effettivo vantaggio fiscale - prova - non è richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha contestato a T. S.p.A. la vendita di prodotti alla controllata tedesca T. GmbH a prezzi inferiori al valore normale, determinando un presunto transfer price di euro 553.676,23 ai sensi dell'art. 110, commi 2 e 7, TUIR. Il confronto era stato effettuato con vendite a clienti francesi e sloveni. L'Ufficio sosteneva che non fosse necessario provare un concreto vantaggio fiscale o una maggiore tassazione in Italia. La contribuente ha eccepito la non comparabilità delle operazioni, poiché in Germania la controllata era importatore e distributore esclusivo, sosteneva i costi di pubblicità, assistenza, rete agenti e assumeva i rischi commerciali, mentre in Francia le vendite erano effettuate direttamente dalla società italiana in condizioni di libero mercato. Era inoltre contestata la diversa indicazione dell'IVA nei listini.
La decisione
La Commissione ha rigettato integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato la decisione di primo grado sul transfer pricing. Ha ritenuto che l'Amministrazione dovesse provare l'esistenza di transazioni infragruppo apparentemente inferiori al valore normale, ma non anche il concreto vantaggio fiscale; tuttavia, il valore normale deve essere determinato mediante un confronto effettivamente omogeneo, considerando qualità, quantità, condizioni commerciali, luogo, tempo e stadio di commercializzazione. Nel caso concreto, le vendite tedesche e francesi non erano comparabili perché avvenivano a diversi livelli della catena distributiva e comportavano differenti costi e rischi. Gli abbattimenti applicati dall'Ufficio erano generici e non sufficienti a neutralizzare tali differenze. È stata quindi esclusa l'attendibilità del valore normale utilizzato per il recupero a tassazione. È rimasta definitiva, perché non impugnata, la statuizione relativa alla non deducibilità dei costi pubblicitari di euro 22.498,65. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare a T. S.p.A. le spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 110, commi 2 e 7, TUIR
In materia di transfer pricing l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare l'esistenza di transazioni economiche tra imprese collegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentre spetta al contribuente provare la conformità ai valori normali di mercato.
La disciplina mira a determinare correttamente la base imponibile italiana nelle operazioni tra imprese collegate e non costituisce, in senso proprio, una disciplina antielusiva. L'Amministrazione non deve quindi dimostrare uno specifico vantaggio fiscale, ma deve fornire una comparazione attendibile; il contribuente può superare la contestazione dimostrando che il prezzo era giustificato dalle effettive condizioni di mercato.
Art. 9, comma 3, TUIR
Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.
Il valore normale richiede una comparazione concreta e contestualizzata. Non basta che i prodotti siano identici: devono essere comparabili anche le condizioni commerciali, distributive, temporali, geografiche, i costi sostenuti e i rischi assunti.
Cass. civ. n. 898 del 16 gennaio 2019
L'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare l'esistenza di transazioni economiche, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, ma non anche quello di dimostrare la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente.
Nel transfer pricing non è necessario dimostrare un effettivo risparmio d'imposta o un trasferimento di utili all'estero: è sufficiente la prova di uno scostamento apparente rispetto al valore normale, fermo restando che tale valore deve essere correttamente determinato.
Cass. civ. n. 18392 del 18 settembre 2015
Conferma la ripartizione dell'onere della prova secondo cui l'Amministrazione deve provare lo scostamento apparente dal valore normale, mentre il contribuente deve dimostrare la conformità dell'operazione alle normali condizioni di mercato.
Cass. civ. n. 9709 del 2015
Il valore normale fa leva su una comparazione fortemente contestualizzata sotto il profilo qualitativo, commerciale, temporale e locale.
La comparazione deve eliminare soltanto il fattore della non concorrenzialità, ma deve tenere conto di tutte le differenze effettive tra le operazioni, incluse la struttura distributiva, i costi e i rischi commerciali.
Massime di principio
- Nel transfer pricing l'Amministrazione non deve provare un concreto vantaggio fiscale del contribuente, ma deve dimostrare uno scostamento apparentemente ingiustificato rispetto al valore normale attraverso dati comparabili e attendibili.
- Il confronto dei prezzi è valido solo se le operazioni avvengono allo stesso stadio di commercializzazione. Prodotti identici non sono sufficienti se cambiano distributore, mercato, costi, rischi, esclusiva, servizi accessori o condizioni di vendita.
- Abbattimenti o correttivi generici non bastano a rendere comparabili operazioni strutturalmente diverse: gli aggiustamenti devono essere specifici, motivati e idonei a neutralizzare le differenze rilevanti.
- Il contribuente può contestare il transfer pricing dimostrando con documenti e dati economici che il prezzo dipende da una diversa funzione svolta, da maggiori costi o rischi assunti dalla controparte, oppure da differenti condizioni commerciali.
- La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte all'estero non esclude automaticamente il transfer pricing, ma l'assenza di un confronto attendibile impedisce comunque il recupero a tassazione.
- Nel valutare il valore normale occorre verificare anche elementi apparentemente secondari, come IVA inclusa o esclusa, condizioni di esclusiva, modalità di distribuzione, costi pubblicitari, assistenza post-vendita e responsabilità per il rischio commerciale.
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