Sentenza del 30/07/2019 n. 20476 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che aveva confermato il recupero a tassazione, ai fini IRES e IRAP per l'anno 2004, di 74.000 euro versati da due soci come finanziamento infruttifero. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione, sostenendo che le somme provenivano dai risparmi personali e familiari dei soci. Con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 88 TUIR, affermando che i finanziamenti soci, sia con obbligo di restituzione sia a fondo perduto, non costituiscono sopravvenienze imponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in sede di legittimità; inoltre, il fatto storico relativo alla provenienza dei risparmi era stato esaminato dal giudice d'appello. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la questione delle sopravvenienze era marginale, poiché l'accertamento si fondava principalmente sulla qualificazione delle somme come ricavi occultati, incompatibili con la capacità reddituale dei soci. La società, gravata dell'onere della prova, non ha dimostrato in modo adeguato la fonte oggettiva dei fondi. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 4.000 euro per spese di giudizio, oltre alle spese prenotate a debito e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012
omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e sia decisivo per il giudizio
Dopo la riforma, il vizio di motivazione deducibile in cassazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, mentre non sono più censurabili la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il superamento del minimo costituzionale.
Art. 111, comma 6, Costituzione
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
La motivazione della sentenza deve raggiungere un livello minimo di esistenza, comprensibilità e coerenza; sono rilevanti solo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o manifestamente e irriducibilmente contraddittoria.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La mancanza assoluta o l'apparenza della motivazione può determinare la nullità della sentenza.
Art. 88 TUIR
La disciplina delle sopravvenienze non si applica automaticamente ai versamenti dei soci: prima occorre stabilire la reale natura economica delle somme. Se l'Amministrazione dimostra che si tratta di ricavi occultati, la qualificazione come finanziamento o sopravvenienza può essere disattesa.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Un versamento dei soci qualificato formalmente come finanziamento non è automaticamente escluso da imposizione: occorre dimostrare concretamente la provenienza lecita e la disponibilità effettiva delle somme.
- La mera indicazione di risparmi personali o familiari non è sufficiente se non è supportata da documentazione coerente, tracciabile e compatibile con i redditi dichiarati e con la situazione patrimoniale dei soci.
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta che un finanziamento soci sia in realtà un ricavo occultato, la società deve fornire la prova della reale natura del versamento e della fonte dei fondi.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito; è necessario indicare un fatto storico decisivo completamente omesso oppure un effettivo vizio radicale della motivazione.
- La qualificazione giuridica come sopravvenienza attiva può essere secondaria rispetto alla contestazione principale: se le somme sono ritenute ricavi non contabilizzati, la controversia va affrontata dimostrando l'origine e la natura non reddituale dei versamenti.
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