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Sentenza

Sentenza n. 618/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'ottemperanza di 2 sentenze rese dai Tribunali di Teramo, aditi quali Giudici del Lavoro, recanti statuizione di condanna alla refusione delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 2.528,03 comprensivi di spese ed oneri di legge.

Giustizia amministrativa202600217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze dei Tribunali di Teramo, quali giudici del lavoro, recanti condanna alla rifusione delle spese legali con distrazione, per complessivi euro 2.528,03

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di due sentenze dei Tribunali di Teramo, aditi quali giudici del lavoro, che avevano condannato l'amministrazione alla rifusione delle spese legali, con distrazione in suo favore, per complessivi euro 2.528,03 comprensivi di spese e oneri di legge. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha provveduto all'accredito delle somme spettanti in esecuzione del giudicato. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'adempimento intervenuto nel corso del giudizio aveva assicurato al ricorrente la piena soddisfazione della pretesa azionata. Poiché l'ottemperanza è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha condannato l'amministrazione resistente alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, tenendo conto del valore della causa e della natura seriale del contenzioso. Ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    L'adempimento integrale della pretesa nel corso del giudizio, con conseguente piena soddisfazione del ricorrente, giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento integrale dell'obbligo risultante dal giudicato intervenuto dopo la proposizione del ricorso comporta la cessazione della materia del contendere, quando il ricorrente abbia ottenuto la piena soddisfazione della pretesa azionata.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese del giudizio, che possono essere poste a carico dell'amministrazione quando l'esecuzione sia intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza.
  • Nella liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza il giudice può considerare il valore della causa e la natura seriale del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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