Cassazione Penale, Sentenza n. 8000/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la detenzione in carcere disposta dal Gip per i reati di concorso in rapina ai danni dell'agenzia Monte dei Paschi di Siena di Vittoria e di ricettazione di due motocicli. Il ricorrente deduceva: 1) vizio della motivazione in relazione alla gravità indiziaria, lamentando motivazione sintetica e apodittica, e contestando l'affidabilità degli agganci della cella telefonica e la contraddittorietà sulle conclusioni riguardanti il suo ruolo; 2) violazione di legge sulle esigenze cautelari, sostenendo l'assenza del pericolo di reiterazione, anche alla luce degli elementi temporali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità e per mancato effettivo confronto con la motivazione del provvedimento impugnato, ritenendo che il Tribunale del riesame avesse svolto un'analisi coerente e organica degli elementi indizianti (immagini di videosorveglianza, tabulati e celle di aggancio relative ai cellulari del ricorrente e di un terzo, e intercettazioni) e che la gravità indiziaria e le esigenze cautelari fossero logicamente e giuridicamente sufficienti a giustificare la conferma della detenzione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23 co. D.L. n. 137/2020
Richiamato per indicare il rito con contraddittorio scritto applicato al procedimento di impugnazione; il procedimento è stato trattato secondo tale modalità
art. 273 c.p.p.
La Corte ricorda che l'apprezzamento dei "gravi indizi" è rimesso al giudice di merito e che il sindacato in Cassazione è limitato al rispetto della logica e delle regole legali; la motivazione del giudice del riesame è ritenuta adeguata rispetto ai parametri di cui all'art. 273 c.p.p.
art. 94 comma 1-ter Disp. Att. cod. proc. pen.
Disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti da tale norma a seguito della definizione del ricorso
Massime di principio
- La valutazione della "gravità indiziaria" in sede di riesame cautelare è valutazione di merito; in Cassazione il controllo è limitato al rispetto della logica e delle regole di diritto, non alla riconsiderazione integrale degli elementi probatori.
- Per rendere ammissibile un ricorso contro un provvedimento cautelare è necessario un concreto e specifico confronto critico con la motivazione impugnata: contestazioni generiche o la mera riproposizione dei fatti possono determinare l'inammissibilità.
- Elementi come immagini di videosorveglianza, tabulati telefonici, celle di aggancio e intercettazioni, anche se non provano la certezza della presenza, possono costituire gravi indizi idonei a giustificare misure cautelari se coordinati in un quadro logico probante.
- La contestazione tecnica di singoli elementi (es. agganci di celle) deve essere supportata da argomentazioni tecnico‑giuridiche precise che mostrino l'insufficienza logica o l'illogicità della ricostruzione; altrimenti il giudice di legittimità non annulla la decisione di merito.
- Per contrastare efficacemente la sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione) occorre fornire elementi concreti che smentiscano la valutazione prognostica del giudice (tempi, progettualità, intercettazioni successive, rilevanza della personalità e precedenti dell'imputato).
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