Sentenza n. 3279/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 1537/2024 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1537/2024, nella parte relativa all'assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1537/2024, che aveva condannato il Ministero dell'istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Il ricorrente ha documentato il titolo giudiziale, l'attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo. Ha dedotto la mancata esecuzione della sentenza da parte del Ministero e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati sia il giudicato sia il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché il titolo esecutivo era stato notificato il 4 aprile 2025 e il ricorso era stato proposto il 22 settembre 2025. Nel merito, l'inadempimento è stato ritenuto incontestato, in assenza di specifiche deduzioni del Ministero. Il TAR ha ordinato al Ministero di ottemperare alla sentenza civile entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza amministrativa, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditando complessivamente € 2.000,00, corrispondenti a € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. L'incarico commissariale non comporta compenso, in quanto connesso ai doveri d'istituto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorrente deve documentare il titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo, nonché rispettare il termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
- Quando l'amministrazione non contesta la dedotta mancata esecuzione del giudicato e non fornisce elementi sull'adempimento, l'inottemperanza può essere ritenuta incontestata e il giudice può ordinare l'esecuzione sulla base del contenuto certo del titolo giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza, se il giudicato determina in modo incontestato sia l'an sia il quantum della prestazione dovuta, il giudice può ordinare all'amministrazione l'adempimento in forma specifica, indicando il termine e le modalità concrete di esecuzione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, anche prevedendo la facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell'ufficio individuato.
- L'incarico di commissario ad acta non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso quando è attribuito a un organo o funzionario pubblico e costituisce adempimento connesso ai suoi doveri d'istituto.
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