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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24644/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di assoluzione confermata in appello sostenendo violazione degli artt. 192 e 603, comma 3-bis, c.p.p. per presunto travisamento delle risultanze e contraddizione nella valutazione della prova. In particolare contestava la decisione di non procedere alla rinnovazione istruttoria (riascolto della persona offesa, Marta Tortoioli), ritenendo che la mancata acquisizione di tale prova avesse indebolito o reso contraddittoria la motivazione della sentenza di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, c.p.p., richiamando la limitazione introdotta dalla legge n. 103/2017 che, in caso di doppia conforme assolutoria, consente al pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione solo per motivi di diritto (le lettere a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p.). Poiché il ricorso investiva in realtà la motivazione e una diversa ricostruzione dei fatti (vale a dire questioni di merito/valutazione probatoria), esso è stato ritenuto inammissibile. Di conseguenza rimane definitiva l'assoluzione di Di Rocco Antonietta per il fatto di essersi impossessata di un paio di occhiali del valore di 150 euro sottratti dall'espositore dell'esercizio commerciale "Ottica Stefano Tortoioli s.a.s.".

Norme richiamate

  • art. 624 e art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.

    Norme penali in relazione al reato contestato (furto e relative aggravanti): descrivono la fattispecie che era stata contestata all'imputata (appropriazione di beni altrui).

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza e alla valutazione del quadro indiziario; il Procuratore generale sosteneva che la motivazione fosse insufficiente o contraddittoria, mentre la Cassazione non ha valutato il merito per motivi di inammissibilità procedurale.

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla rinnovazione istruttoria in sede di merito (appello), ossia alla possibilità di disporre ulteriori accertamenti o riascolti; il ricorrente ha censurato la mancata rinnovazione, ritenendola rilevante ai fini della decisione.

  • art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte di cassazione: limita la possibilità per il pubblico ministero di proporre ricorso per cassazione in caso di doppia conforme assolutoria ai soli motivi di diritto (lett. a, b, c dell'art. 606 c.p.p.), escludendo così l'esame di doglianze relative alla motivazione e alla valutazione delle prove.

  • art. 606, lettere a), b) e c), cod. proc. pen.

    Indicano i motivi di diritto ammessi per il ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero dopo doppia assoluzione: violazione di norme di diritto, ecc. La sentenza ricorda che il ricorso del PG non rientrava in tali motivi.

Massime di principio

  • Se ci sono due sentenze conformi di assoluzione (Tribunale e Corte d'appello), il pubblico ministero può impugnare in Cassazione solo per motivi di diritto (art. 608, comma 1-bis c.p.p.); censure relative alla motivazione o alla valutazione della prova sono spesso dichiarate inammissibili.
  • La mancanza di sistemi di sorveglianza, di dispositivi antitaccheggio, l'assenza di testimoni oculari e il mancato rinvenimento della refurtiva sulla persona dell'indagato possono rendere il quadro indiziario insufficiente per una condanna se non vi sono altri elementi convergenti.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria (ad es. riascolto della persona offesa) deve essere adeguatamente motivata e produrre elementi che possano incidere concretamente sulla decisione: altrimenti la mancata rinnovazione può essere ritenuta non decisiva.
  • Nel valutare ricorsi del pubblico ministero dopo doppia assoluzione, è cruciale distinguere censure di diritto (ammissibili) da valutazioni di fatto o della motivazione (non ammissibili); per questioni di fatto il rimedio non è la Cassazione se la causa è una doppia conforme assolutoria.

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