Ordinanza n. 1301/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento a) - del provvedimento del 24 maggio 2023 prot. n. 431631, notificato il 14 giugno 2023 a mezzo del servizio postale, con il quale il responsabile dell’Ufficio dell’Area Urbanistica – Servizio Antiabusivismo e Condono Edilizio del comune di Napoli ha rigettato l’istanza di sanatoria presentata in data 13 marzo 1995, prot. n. 6011, ordinando, nel contempo, la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, con rimessione in pristino dello stato dei luoghi, entro il termine di giorni novanta, delle opere realizzate in Napoli alla via Comunale Sartania n. 4 (in catasto al foglio 89, p.lla n. 292); b) - di tutti gli altri atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di sanatoria edilizia relativo a domanda di condono del 1995, con contestuale ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego, adottato dal Comune in ragione della trasformazione del fabbricato intervenuta durante la pendenza della domanda di condono, nonché la contestuale ordinanza di demolizione. Ha dedotto la carenza dei presupposti sostanziali per il diniego, l’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione e violazioni procedurali. Il TAR ha rilevato d’ufficio una questione preliminare relativa alla notificazione del ricorso: l’atto era stato notificato all’indirizzo PEC del Comune risultante dal registro IPA, anziché all’indirizzo PEC per gli atti giudiziari risultante dal registro ReGIndE.
La decisione
Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso, poiché, ai fini della rituale notificazione alle pubbliche amministrazioni, l’indirizzo PEC di riferimento è quello risultante dal ReGIndE previsto dall’art. 16, comma 12, d.l. 179/2012, e non quello contenuto nel registro IPA richiamato dall’art. 16-ter del medesimo decreto-legge. Non ha quindi esaminato le censure relative al diniego di sanatoria e all’ordinanza di demolizione. In applicazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a., come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha ordinato la rinnovazione della notificazione, senza necessità di valutare la scusabilità dell’errore, assegnando alla ricorrente il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La rinnovazione, se tempestiva, consente la sanatoria retroattiva del vizio. Il giudizio è stato rinviato alla prima udienza pubblica del febbraio 2027, con data da comunicarsi successivamente.
Norme richiamate
art. 16-ter d.l. 179/2012
A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall’articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia
Il registro IPA non è l’elenco di riferimento per la rituale notificazione del ricorso alle amministrazioni pubbliche quando sia disponibile l’indirizzo dell’amministrazione nel ReGIndE.
art. 16, comma 12, d.l. 179/2012
L’indirizzo PEC dell’amministrazione risultante dal ReGIndE costituisce l’indirizzo da utilizzare per la corretta notificazione degli atti giudiziari amministrativi.
art. 44, comma 4, c.p.a.
In caso di nullità della notifica il giudice deve sempre ordinare la sua rinnovazione e perciò, senza giudicare sulla scusabilità dell’errore, assegnare alla parte ricorrente un nuovo termine che, ove rispettato, consente la sanatoria in via retroattiva del relativo vizio processuale
In presenza di nullità della notificazione, il giudice deve ordinare la rinnovazione e assegnare un termine perentorio; l’adempimento tempestivo sana retroattivamente il vizio, senza che occorra accertare la scusabilità dell’errore.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È la base normativa richiamata dal Comune per l’ordine di demolizione delle opere ritenute sine titulo; la legittimità sostanziale della misura non è stata esaminata nell’ordinanza.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
È richiamata quale fondamento della modifica dell’art. 44, comma 4, c.p.a. in materia di rinnovazione della notificazione nulla.
Massime di principio
- Ai fini della notificazione di un ricorso amministrativo a una pubblica amministrazione, deve essere utilizzato l’indirizzo PEC dell’amministrazione risultante dal ReGIndE previsto dall’art. 16, comma 12, d.l. 179/2012; la notificazione effettuata a un diverso indirizzo risultante dal registro IPA è nulla e non equipollente.
- Quando la notificazione del ricorso è nulla, il giudice amministrativo deve ordinare la rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un nuovo termine perentorio, senza dover previamente valutare la scusabilità dell’errore commesso dal notificante.
- La rinnovazione della notificazione eseguita entro il termine assegnato dal giudice determina la sanatoria retroattiva del vizio processuale di notificazione.
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