Ordinanza n. 4279/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di diffida e messa per l’assegnazione del tetto di spesa 2026 relativo all’attività di neuroriabilitazione accreditata
Esito
La controversia
La struttura sanitaria privata ha proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’ASL Napoli 3 Sud e dalla Regione Campania sull’istanza presentata ai sensi della legge n. 241/1990 e notificata tramite PEC, avente a oggetto l’assegnazione del tetto di spesa per l’anno 2026. Nel corso del giudizio è stata presentata da un’avvocata, dichiaratasi difensore dell’ASL, un’istanza per ottenere da remoto la consultazione del fascicolo telematico, sul presupposto che l’ASL fosse parte resistente non costituita. Il TAR ha esaminato esclusivamente tale istanza di accesso al fascicolo informatico.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di accesso al fascicolo informatico. Ha precisato che l’accesso agli atti e ai documenti processuali non è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, poiché tali atti non hanno natura di documenti amministrativi. L’accesso ai provvedimenti giudiziari è regolato dalle disposizioni processuali richiamate, mentre l’accesso agli atti e ai documenti depositati dalle parti è disciplinato dall’art. 17, comma 3, del d.P.C.M. n. 40/2016. Tali atti non sono pubblici e sono accessibili ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari e alle parti personalmente; l’accesso può inoltre essere autorizzato dal giudice a chi intenda intervenire volontariamente, in presenza di obiettive e motivate esigenze difensive. Nel caso concreto, i presupposti non sussistevano perché l’ASL risultava già costituita in giudizio, tramite i propri procuratori, e non rivestiva la posizione di terzo, essendo stata ritualmente evocata nel processo. L’istanza è stata pertanto respinta. La pronuncia non definisce il ricorso principale sul silenzio.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
l’accesso agli atti e ai documenti processuali sfugge alla disciplina dettata dagli artt. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241
Gli atti e i documenti processuali non sono documenti amministrativi e non sono soggetti alla disciplina generale dell’accesso documentale amministrativo.
art. 7 disp. att. c.p.a.
l’accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse
I provvedimenti giudiziari sono accessibili secondo la disciplina processuale applicabile.
art. 744 c.p.c.
l’accesso ai provvedimenti del giudice è assicurato a chiunque vi abbia interesse
La disposizione è richiamata quale base della conoscibilità dei provvedimenti giudiziari.
art. 17, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40
gli atti difensivi depositati in sede giurisdizionale non hanno carattere pubblico e sono, dunque, accessibili ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonché, previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio
Gli atti difensivi depositati nel processo amministrativo telematico non sono pubblici; l’accesso spetta ai soggetti processualmente qualificati e, per chi intenda intervenire volontariamente, richiede un’autorizzazione giudiziale fondata su obiettive e motivate esigenze difensive.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Gli atti e i documenti formati o depositati nel processo amministrativo non hanno natura di documenti amministrativi e, pertanto, non sono soggetti alla disciplina dell’accesso documentale prevista dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
- Nel processo amministrativo telematico, gli atti difensivi depositati dalle parti non hanno carattere pubblico e sono consultabili dai difensori muniti di procura, dagli avvocati domiciliatari e dalle parti personalmente, secondo la disciplina tecnica del processo amministrativo telematico.
- L’autorizzazione giudiziale alla consultazione degli atti difensivi da parte di chi intenda intervenire volontariamente nel giudizio presuppone la presenza di obiettive e motivate esigenze difensive.
- La richiesta di accesso al fascicolo informatico non può essere accolta quando provenga da un soggetto che agisce per una parte già costituita e ritualmente evocata in giudizio, poiché tale parte non è un terzo e l’accesso deve essere esercitato dai difensori processualmente abilitati della parte stessa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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