Ordinanza n. 2207/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 5891/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 5891/2024
Esito
La controversia
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 5891/2024. La controversia riguarda il margine massimo di errore consentito, alla luce delle caratteristiche tecniche del dispositivo e della normativa applicabile ratione temporis, ai fini dell'autorizzazione a operare di un Global Tachograph Tester (GGT), nonché il rilievo dell'errore massimo per le variazioni in ingresso, trattandosi di un apparecchio destinato al controllo successivo al montaggio del tachigrafo sul veicolo. Il Consiglio di Stato aveva già ritenuto necessario un approfondimento tecnico mediante verificazione ex art. 66 c.p.a. Le precedenti designazioni dell'Ufficio Centrale Metrico di Unioncamere e del Direttore del Dipartimento di Ingegneria industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II non hanno consentito l'espletamento dell'incarico, per carenza di competenza organizzativa o indisponibilità del verificatore e dei docenti delegabili. L'ordinanza non esamina ancora i motivi di appello né il merito della controversia.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha sospeso ogni pronuncia sulle questioni di rito, sul merito e sulle spese, confermando la necessità della verificazione già disposta. Ha sostituito il verificatore precedentemente designato nominando il Direttore pro tempore del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale del Politecnico di Torino, con facoltà di subdelega a un componente dello stesso Dipartimento dotato di specifiche competenze e privo di impedimenti personali o professionali. Il verificatore dovrà rispondere ai quesiti già formulati: determinazione del margine massimo di errore consentito per l'autorizzazione del GGT matricola n. 1907, rilievo dell'errore per le variazioni in ingresso e ogni altro aspetto utile. Sono state disciplinate le modalità delle operazioni, la partecipazione dei tecnici di parte, la redazione e comunicazione della relazione, il deposito della relazione finale e i poteri di accesso alla documentazione. È stata fissata per la prosecuzione del giudizio l'udienza pubblica del 5 novembre 2026.
Norme richiamate
La norma è utilizzata quale base per disporre la verificazione tecnica, individuare il verificatore e disciplinare l'attività istruttoria necessaria alla decisione della controversia.
Massime di principio
- Quando la decisione di un appello amministrativo richiede un accertamento tecnico specialistico non ancora compiuto, il giudice può disporre o confermare una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., sospendendo ogni pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese fino all'acquisizione dell'elaborato.
- Qualora il verificatore designato sia privo della necessaria disponibilità o non possa delegare un soggetto competente, il giudice può sostituirlo con altro soggetto o struttura dotata di specifiche competenze tecniche, mantenendo fermi i quesiti già formulati.
- Nella verificazione disposta dal giudice amministrativo, le parti possono assistere alle operazioni mediante tecnici propri; il verificatore deve comunicare preventivamente l'avvio delle operazioni, redigere una relazione conclusiva, sottoporla alle osservazioni delle parti e depositare una relazione finale che dia conto delle osservazioni e delle proprie valutazioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 769/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 770/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 771/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 1670/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 4918/2026 - Roma, Sezione 5B
- Ordinanza · 17 mar 2026Ordinanza n. 4919/2026 - Roma, Sezione 5B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →