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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10676/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da un patto di non concorrenza stipulato in occasione del rapporto di lavoro, con durata di dodici mesi dopo la cessazione del rapporto, delimitazione territoriale a varie regioni del Nord Italia, oggetto riferito alla produzione e commercializzazione di impianti per il trattamento di granigliatura e corrispettivo mensile pagato durante il rapporto. Dopo le dimissioni del lavoratore, la società ha dichiarato di volersi avvalere del patto e ha contestato che l'ex dipendente avesse svolto attività lavorativa presso un'impresa concorrente; ha quindi chiesto la restituzione delle somme corrisposte e la legittimazione della compensazione atecnica tra poste di dare e avere. Il lavoratore ha resistito alla domanda principale e, in via riconvenzionale, ha chiesto la nullità del patto di non concorrenza e la restituzione delle somme trattenute. In cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2125 c.c. per asserita nullità del patto per indeterminatezza dell'ambito territoriale, dell'oggetto e del corrispettivo; 2) violazione degli artt. 2125 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello posto a suo carico la prova della simulazione del compenso; 3) nullità per omessa pronuncia sulla doglianza relativa alla mancanza di prova dell'inadempimento del patto; 4) nullità per omessa pronuncia sulla legittimità della compensazione atecnica; 5) violazione dell'art. 2948 c.c. per avere escluso la prescrizione del credito restitutorio della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della Corte territoriale sulla delimitazione territoriale e sull'oggetto del patto, e perché il corrispettivo era determinato o comunque determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c.; ha ritenuto infondato il secondo motivo, poiché cadeva sul presupposto già escluso dell'indeterminatezza del compenso; ha dichiarato il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che non vi è omessa pronuncia sul mancato esame di richieste istruttorie e che vi era comunque un rigetto implicito della censura sull'inadempimento; ha rigettato il quarto motivo perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato e applicato i principi sulla compensazione atecnica; ha rigettato il quinto motivo affermando che il credito della società ha natura risarcitoria per inadempimento del patto e si prescrive nel termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c., con decorrenza dal giorno della violazione del patto, successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2125 c.c.

    Il patto di non concorrenza deve rispettare requisiti di delimitazione dell'oggetto, dell'ambito territoriale e di corrispettivo congruo; il corrispettivo può essere corrisposto anche in costanza di rapporto e con cadenza mensile, purché sia determinato o determinabile e non simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato.

  • art. 1346 c.c.

    Il corrispettivo del patto di non concorrenza, quale elemento distinto dalla retribuzione, deve essere determinato o almeno determinabile secondo la disciplina generale dell'oggetto negoziale.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla simulazione del compenso non poteva essere accolta perché cadeva su un presupposto giuridico escluso; la prova della simulazione non poteva essere richiesta se non previa concreta deduzione di indeterminatezza del corrispettivo.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia riguarda le domande di merito e non il mancato esame di singole richieste istruttorie; inoltre può escludersi quando la decisione contenga un rigetto implicito e univoco della censura.

  • art. 2948 c.c.

    È stata esclusa la sua applicabilità al credito azionato dalla società, ritenuto non periodico ma risarcitorio da inadempimento contrattuale.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito restitutorio della società, derivante dall'inadempimento del patto di non concorrenza, si prescrive nel termine ordinario decennale.

  • art. 2105 c.c.

    La violazione dell'obbligo di fedeltà durante il rapporto di lavoro è distinta dalla violazione del patto di non concorrenza, che diviene configurabile solo dopo la cessazione del rapporto.

  • art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.

    È richiamato come parametro dei motivi di ricorso per nullità della sentenza e del procedimento.

Massime di principio

  • Il patto di non concorrenza è valido se l'ambito territoriale e l'oggetto sono sufficientemente specificati e se il corrispettivo è determinato o comunque determinabile, congruo rispetto al sacrificio imposto al lavoratore e non meramente simbolico o manifestamente sproporzionato.
  • La determinabilità del corrispettivo può essere assicurata anche da una previsione di pagamento progressivo nel tempo, purché il criterio sia certo e consenta al lavoratore di conoscere il compenso dovuto; non è richiesta una corresponsione in un'unica soluzione né in una specifica fase del rapporto.
  • Chi deduce la nullità del patto o la simulazione del corrispettivo deve confrontarsi con la motivazione di merito che ha individuato in modo specifico l'oggetto, l'ambito territoriale e il criterio di calcolo del compenso.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito abbia esaminato la questione, anche sinteticamente, oppure quando il rigetto del motivo sia implicito ma univoco; inoltre il mancato esame di una richiesta istruttoria non integra di per sé omessa pronuncia.
  • Il credito del datore di lavoro per la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione del patto, quando fondato sull'inadempimento dell'ex dipendente, ha natura risarcitoria/contrattuale e soggiace al termine ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla violazione del patto dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoInadempimentoCompensazioneImpugnazioni
RamiLavoroContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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