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Sentenza

Sentenza del 12/04/2023 n. 9778 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione avviso di pagamento per il contributo di bonifica 2014 relativo a terreni contestando: carenza motivazionale dell'atto, insufficienza/omessa allegazione e pubblicazione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, inesistenza del beneficio fondiario per gli immobili, errori nel calcolo degli indici e duplicazione con contributo di collettamento. La ricorrente sosteneva che il piano di classifica non era conosciuto e che mancavano indicazioni specifiche sulle opere e sui criteri di riparto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero adeguatamente motivato il rigetto del ricorso e che il Consorzio avesse prodotto in giudizio il piano di classifica e la cartografia, risultando dunque la presunzione di beneficio per i fondi inclusi nel perimetro di contribuenza non superata dalla contribuente. La Corte ha affermato che molte delle censure erano generiche, non specifiche o riconducibili a mera rivalutazione dei fatti (non sindacabile in Cassazione). Ha inoltre chiarito che la cartella/avviso può richiamare il piano per relationem purché ne siano indicati gli estremi di pubblicazione e che la produzione in giudizio del piano, nel caso, ha soddisfatto tale requisito. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e al pagamento del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

    art. 10, art. 11, art. 21

    Disciplina i presupposti dell'obbligo di contribuzione consortile: l'inclusione del fondo nel perimetro e il beneficio diretto e specifico. L'adozione del piano di classifica genera una presunzione iuris tantum dell'esistenza del beneficio per i fondi ricompresi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 36 (riferimento procedurale), art. 7 richiamato per motivazione degli atti (statuto del contribuente)

    Norme processuali in tema di impugnazione e motivazione degli atti impositivi davanti al giudice tributario; la motivazione per relationem è ammessa se indicati gli estremi di pubblicazione/adozione dell'atto presupposto.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212

    art. 7, comma 1 (Statuto del contribuente)

    Richiama il principio che l'atto impositivo deve consentire il controllo del contribuente; la motivazione può essere per relationem purché siano indicati gli estremi dell'atto richiamato o questo sia già conoscibile dal contribuente.

  • Codice civile

    art. 860 c.c.; art. 2697 c.c.

    Art. 860 c.c.: individua il perimetro come presupposto dell'inclusione del fondo nel comprensorio. Art. 2697 c.c.: regola l'onere della prova; applicato per stabilire che, se il contribuente specificamente contesta il piano, l'onere probatorio circa l'esistenza concreta del beneficio grava sul Consorzio.

  • L.R. 25 febbraio 2003, n. 4 (Campania)

    Regola l'obbligo di contribuzione per chi utilizza canali consortili come recapito di scarichi; la Corte ha richiamato il criterio di depurazione del contributo di bonifica dalle quote relative al servizio di raccolta e scolo ove dovuto.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato relativamente alla determinazione della base imponibile per immobili privi di rendita: i Comuni possono determinare la base imponibile ex D.Lgs. 504/1992.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Se esiste un piano di classifica approvato e il bene è compreso nel perimetro di contribuenza, sorge una presunzione iuris tantum del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica; il contribuente deve fornire prova contraria per superarla.
  • Se il contribuente contesta specificamente la legittimità o la fondatezza del piano di classifica, l'onere della prova circa l'esistenza concreta del beneficio si inverte e grava sul Consorzio (art. 2697 c.c.).
  • La cartella o l'avviso impositivo possono assolvere l'obbligo di motivazione per relationem richiamando il piano di classifica, ma devono indicare gli estremi di adozione/pubblicazione o il piano deve essere comunque conoscibile; in assenza di impugnativa specifica, la successiva produzione in giudizio del piano può essere idonea a soddisfare il requisito informativo.
  • Eccezioni generiche e deduzioni di principio senza specificità e prove documentali non sono sufficienti a superare la presunzione di beneficio; è necessario indicare elementi concreti, catastali o cartografici e prove specifiche sulle opere mancanti o sull'assenza di effetti sui singoli immobili.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né ricalcola gli indici: le doglianze che chiedono diversa valutazione dei fatti o delle prove sono inammissibili in sede di legittimità e devono essere proposte nelle sedi di merito o con i rimedi appropriati.

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