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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39448/2025 del 05/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Perre è indagato per il reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 6, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309: è accusato di avere fornito al cugino Pasquale Zappia una partita di 5 kg di cocaina che è poi stata sequestrata ai corrieri il 26 gennaio 2023. Il ricorso impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere, deducendo: (i) vizio di motivazione nella valutazione dei "gravi indizi" poiché le intercettazioni non identificano univocamente Perre (è solo detto "un cugino" e Perre non è l'unico cugino), le espressioni sono ambigue e avvenute in tempi non strettamente coincidenti con il sequestro; (ii) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari perché le affermazioni usate non avrebbero riscontro e l'ordinanza non spiega perché non adottare misure meno afflittive. Con motivi nuovi si riproponevano censure analoghe di illogicità e assenza di riscontri probatori a collegare le conversazioni intercettate alla partita sequestrata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, in particolare sul primo motivo relativo alla manifesta illogicità della motivazione circa i gravi indizi. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia tratto la conclusione che il "cugino" fosse Perre sulla base di una conversazione del 24 gennaio 2025 e di un'altra del 26 febbraio 2025, collegando tali conversazioni al sequestro del 26 gennaio con ragionamenti logici insufficientemente sviluppati e senza riscontri probatori che colmassero il gap temporale e identificassero inequivocabilmente la partita o i soggetti contattati. La Corte ha richiamato l'obbligo di valutare singolarmente e unitariamente gli indizi e di verificare l'attendibilità di ciascuno; ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il provvedimento al Tribunale per un nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    Norma sostanziale che configura il reato di traffico/rilevante quantità di stupefacenti; indica il titolo del reato per il quale è stata disposta la misura cautelare (fornitura/traffico di cocaina).

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino)

    "in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie"

    Stabilisce il principio che la Corte di Cassazione può sindacare la motivazione del riesame nei limiti della verifica della congruenza logica e del rispetto dei principi di diritto nell'apprezzamento degli indizi; è la base per il controllo di legittimità operato in questa decisione.

  • Giurisprudenza - Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 (Paviglianiti)

    "il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento"

    Precisazione dei limiti del sindacato della Corte: la Cassazione non rivisita i fatti se non è denunciata una specifica violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; qui è stata ritenuta manifesta illogicità.

  • Giurisprudenza - Sez. 3, n. 209 del 17/09/2020 (Marotta)

    "un indizio ... deve pur essere oggetto nella ordinanza cautelare di una verifica di attendibilità"

    Affermato l'obbligo per il giudice cautelare di verificare l'attendibilità degli indizi e di chiarirne la portata dimostrativa nell'ordinanza; mancanza di tale verifica può portare all'annullamento.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020 (Castagnella)

    "chiarisca l'effettiva portata dimostrativa del fatto da provare"

    Sottolinea l'esigenza che il giudice cautelare specifichi come gli elementi probatori dimostrino il fatto oggetto dell'accusa, non limitandosi a summenzionare indizi vaghi.

  • Giurisprudenza - Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    "il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi ... consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente ... per poi valorizzarla ... in una prospettiva globale e unitaria"

    Richiama il corretto metodo di valutazione degli indizi: ogni elemento va valutato nella sua valenza qualitativa e precisione e poi, se possibile, collegato unitariamente agli altri; l'errore è limitarsi a sommare indizi non verificati.

Massime di principio

  • Per disporre la custodia cautelare in carcere è necessario che il giudice motivi con logica stringente la sussistenza di gravi indizi; non bastano deduzioni temporali generiche o intercettazioni ambigue.
  • Gli elementi indiziari devono essere valutati singolarmente (verificando attendibilità e portata probatoria) e poi unitariamente, evitando semplici sommatorie che producano salti logici.
  • La vicinanza temporale tra intercettazioni e fatto contestato è rilevante: gap temporali non spiegati richiedono ulteriori riscontri probatori per collegare le conversazioni al reato.
  • Occorre considerare e motivare l'esclusione di altre ipotesi alternative (es. altri creditori o soggetti plausibili) prima di identificare un indagato come autore della condotta.
  • La Corte di Cassazione sindaca la decisione del giudice del riesame nei limiti della verifica della congruenza logica e del rispetto delle regole di diritto; se trova manifesta illogicità annulla e rinvia.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice deve spiegare perché misure meno afflittive risultino insufficienti; l'assenza di questa motivazione è criticabile e può portare all'annullamento.

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