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Sentenza

Sentenza del 15/03/2022 n. 8482 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento 2004 che aveva rilevato ricavi non contabilizzati per Euro 121.500,00 e costi non inerenti/non deducibili (tra cui spese per biglietti aerei intestati a persone fisiche), con determinazione di un reddito di impresa maggiorato. In primo grado la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso; la CTR (sez. distaccata di Salerno) ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che i versamenti infruttiferi in contanti effettuati dai soci nelle casse sociali costituissero fatto noto da cui, per presunzioni semplici ma gravi e precise, poter desumere l'esistenza di ricavi occulti. I ricorrenti hanno impugnato per cassazione, deducendo vizi di motivazione, indebita inversione dell'onere della prova, mancata applicazione degli artt. 38 e 39 del DPR 600/1973 (secondo cui l'Ufficio avrebbe dovuto accertare redditi e patrimonio dei soci), nullità per mancata allegazione del PVC e violazione dell'art.12 L. 212/2000 (mancata consegna del processo verbale).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della CTR che ha qualificato i versamenti infruttiferi in contanti da parte dei soci come indizio grave e preciso di ricavi occultati, rilevando che i soci non hanno comprovato la provenienza della liquidità. Ha altresì respinto le doglianze sulla notifica (L. 53/1994) ritenendola efficace, ha affermato che il richiamo al PVC nell'avviso non comporta nullità se il contribuente ne era a conoscenza e non lo ha contestato specificamente (art. 115 c.p.c.), e che la produzione di documenti in appello è ammissibile (D.Lgs. 546/1992, art.58). Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio di legittimità quantificate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito. Non è stata disposta la maggiorazione del contributo unificato perché il ricorso era stato notificato prima del 31/1/2013.

Norme richiamate

  • Legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1

    La Corte ha ritenuto che la notifica tramite avvocato autorizzato a mezzo servizio postale equivalga, anche nel processo tributario, alla notifica a mezzo ufficiale giudiziario; dunque la notifica dell'appello è regolare.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38

    I ricorrenti sostenevano che l'Ufficio avrebbe dovuto accertare redditi/patrimonio dei soci prima di inferire ricavi nascosti; la Corte ha ritenuto infondata tale pretesa come condizione necessaria e ha confermato che la ricostruzione presuntiva può fondarsi sui versamenti in cassa senza che l'Amministrazione debba prima compiere un completo accertamento patrimoniale dei soci.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'accertamento induttivo può basarsi su una presunzione semplice purché grave, precisa e concordante; i versamenti infruttiferi in contanti dei soci sono stati ritenuti indizio grave e preciso di ricavi occultati.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7

    La doglianza sulla presunta nullità del PVC per mancata consegna è stata respinta: la Corte ha ritenuto che la produzione del PVC in appello e la conoscenza del suo contenuto impedivano la lesione irrimediabile del diritto di difesa.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58

    La Corte ha ricordato che è ammessa la produzione di documenti nel giudizio d'appello, con ciò giustificando la produzione in appello della documentazione allegata al PVC.

  • Codice di Procedura Civile, art. 115

    Richiamato il principio della non contestazione: se l'Ufficio richiama il contenuto essenziale del PVC nell'avviso di accertamento e il contribuente non contesta specificamente, il contenuto può essere considerato noto e rilevante in giudizio.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Gli specifici vizi dedotti in cassazione (violazione di legge e omessa/contraddittoria motivazione) sono stati esaminati e ritenuti infondati: la motivazione della CTR è stata giudicata adeguata e congrua.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater e L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Riferito solo per il principio che la maggiorazione del contributo unificato si applica ai ricorsi notificati dopo il 30/1/2013; qui il ricorso era anteriore, quindi non si applica.

Massime di principio

  • Versamenti infruttiferi in contanti da parte dei soci possono costituire indizio grave e preciso di ricavi occulti se di rilevante entità e privi di adeguata giustificazione; il giudice può desumerne maggiori ricavi tramite presunzioni semplici purché gravi e precise.
  • Il contribuente ha l'onere di provare l'origine della liquidità impiegata per finanziamenti in contanti: mere affermazioni generiche (es. "consuetudine all'uso del contante") sono normalmente insufficienti.
  • L'Amministrazione non è sempre obbligata a svolgere prima un accertamento patrimoniale completo sui soci prima di utilizzare presunzioni fondate su fatti noti (es. ricostituzione anomala della cassa); la ricostruzione induttiva è ammissibile se fondata su indizi adeguati.
  • La mancata allegazione fisica del PVC nell'avviso non determina automaticamente la nullità quando il contenuto essenziale sia richiamato e noto al contribuente; il contribuente deve contestare specificamente i fatti richiamati (art.115 c.p.c.).
  • La notifica tramite avvocato con servizio postale (L. 53/1994) è valida anche nel processo tributario quando effettuata nei modi previsti; eccezioni devono essere specificamente fondate.
  • È ammessa la produzione di documenti in appello (D.Lgs. 546/1992, art.58); tuttavia, per difendere efficacemente, il contribuente dovrebbe indicare e contestare tempestivamente gli elementi qualificanti dell'avviso.
  • Nelle impugnazioni in cassazione vanno dedotti vizi di motivazione e violazioni di legge con precisione: la Corte di legittimità controlla la congruità logico‑giuridica della motivazione di merito, non riesamina di regola le stesse prove.

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