Cassazione Civile, Ordinanza n. 27039/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Il socio di una società in nome collettivo ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma con cinque motivi. Tuttavia, prima dell'esame dei singoli motivi, le parti hanno depositato un atto unico contenente rinuncia al ricorso e relativa accettazione, sottoscritto personalmente dalle parti e dai rispettivi difensori. La Corte ha quindi preso atto dell'intervenuto accordo processuale e della rinuncia al ricorso, rilevando che non risultavano altre parti interessate al giudizio di legittimità. In tale contesto non è stata svolta alcuna valutazione nel merito dei motivi di ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, ritenendo integrati i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la statuizione sulle spese di lite della fase di legittimità, poiché le parti avevano dichiarato di avere raggiunto un accordo sul punto. Quanto al contributo unificato, ha escluso il raddoppio, osservando che la relativa misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se ritualmente accettata e in assenza di altre parti interessate, comporta l'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
La Corte applica la disciplina dell'estinzione del giudizio di legittimità conseguente alla rinuncia accettata.
contributo unificato
Il raddoppio non si applica in via estensiva o analogica, essendo misura eccezionale in senso lato sanzionatorio.
Cass. n. 06888 del 3/04/2015
Richiamata a sostegno dell'affermazione che il raddoppio del contributo unificato opera solo nei casi espressamente previsti.
Cass. n. 19560 del 30/09/2015
Richiamata per il principio di stretta interpretazione della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia accettata dalla controparte e non vi siano altre parti interessate, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- In presenza di accordo tra le parti sulle spese, la Corte può non provvedere sulle spese di lite della fase di cassazione.
- Le disposizioni che prevedono il raddoppio del contributo unificato, in quanto eccezionali e sostanzialmente sanzionatorie, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia o in via estensiva.
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