Cassazione Penale, Sentenza n. 29073/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con la censura che la motivazione della sentenza patteggiata faceva riferimento soltanto alla "grave disattenzione nella conduzione del veicolo", ritenuta apparente e insufficiente a giustificare la revoca
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha preliminarmente affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione sul vizio di motivazione relativo alla sanzione amministrativa accessoria, richiamando l'autonomia di tale sanzione rispetto alle pene. Ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88/2019 che ha limitato l'automatismo della revoca previsto dall'art. 222 C.d.S., ammettendo la sospensione nei casi non aggravati a condizione che il giudice motivi la scelta. Nel caso concreto il GUP aveva motivato adeguatamente la revoca con riferimento alla grave disattenzione dell'imputato e alla sua incompatibilità con la mera sospensione; la motivazione è stata considerata logica e conforme al diritto, per cui il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Base normativa del patteggiamento; la pronuncia valuta l'applicazione della pena concordata ai fini dell'accertamento della sanzione accessoria
art. 589-bis cod. pen.
Norma penale che disciplina l'omicidio stradale, reato per il quale è stato patteggiato l'imputato
art. 606, comma 2, cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per vizi di motivazione anche in tema di sanzione amministrativa accessoria, riconoscendo l'ammissibilità del controllo sulla motivazione della durata o dell'entità della sanzione accessoria
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limiti introdotti dalla legge n.103/2017 al sindacato sul patteggiamento; non ostano tuttavia al controllo in cassazione quando si discute di sanzioni amministrative autonome
art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
Prevedeva la revoca automatica della patente in caso di condanna per omicidio o lesioni stradali; la portata di tale automatismo è stata ridimensionata dalla Corte Costituzionale, che ha ammesso la possibile applicazione della sospensione quando non sussistono specifiche aggravanti
Corte Costituzionale, sentenza n. 88/2019
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 222 co. 2, quarto periodo, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.
La Corte ha escluso l'automatismo della revoca per tutte le ipotesi, consentendo al giudice una ponderazione individuale: la revoca resta giustificata solo per le ipotesi aggravate; negli altri casi il giudice deve motivare l'eventuale scelta di revoca rispetto alla sospensione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile per vizio di motivazione anche quando riguarda sanzioni amministrative accessorie applicate con il patteggiamento, in quanto tali sanzioni sono autonome rispetto alla pena
- La Corte Costituzionale ha limitato l'automatismo della revoca della patente: la revoca è giustificata soprattutto nelle ipotesi aggravate previste dagli artt. 589-bis e 590-bis; negli altri casi il giudice deve valutare e motivare l'alternativa della sospensione
- Se il giudice, anche in sede di patteggiamento, applica la revoca in mancanza di aggravanti, è necessario che fornisca una motivazione logica e adeguata che spieghi perché la sospensione sarebbe insufficiente (es. gravità della condotta, elevato grado di disattenzione, concreto rischio per la sicurezza stradale)
- Per impugnare con successo la revoca in casi simili, il ricorrente deve dimostrare che la motivazione è viziata da aporie logiche o carenze apprezzabili (non basta contestare la formulazione generica della spiegazione)
- La giurisprudenza di legittimità richiede un bilanciamento tra principio di proporzionalità/uguaglianza e tutela della sicurezza stradale: misure radicali come la revoca richiedono motivazioni specifiche e circostanziate
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