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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30970/2021 del 29/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia contro una decisione di primo grado favorevole alla contribuente. La lite nasceva da un avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA e addizionali 2004, fondato sulla contestazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di indebita detrazione d’imposta, in relazione a due compravendite immobiliari ritenute fittizie o giuridicamente inesistenti, aventi ad oggetto un fabbricato adibito ad albergo e un terreno edificabile. La CTR aveva valorizzato, tra gli elementi indiziari, l’assenza di pagamenti tracciabili nonostante gli importi elevati, la permanenza del possesso e del controllo dei beni in capo alla venditrice e i rapporti di parentela tra gli organi rappresentativi delle società. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 345 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che in appello l’Agenzia avrebbe mutato la causa petendi, passando dalla contestazione di operazioni simulate e inesistenti a quella di abuso del diritto. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 1362 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR avesse male interpretato i contratti di compravendita e trascurato circostanze che avrebbero potuto condurre a una diversa qualificazione dei negozi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la società non aveva riprodotto né sintetizzato in modo adeguato i contenuti degli atti rilevanti per dimostrare il dedotto mutamento della causa petendi; inoltre la stessa sentenza impugnata mostrava che l’Agenzia aveva sempre coerentemente sostenuto l’inesistenza delle operazioni. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che l’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che la ricorrente si era limitata a contrapporre una lettura alternativa dei fatti senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati né come la CTR se ne fosse discostata. Quanto al vizio motivazionale, la Corte ha rilevato che il motivo era formulato secondo il vecchio testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile alla sentenza impugnata, e comunque non denunciava un omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per denunciare il divieto di nuove domande o eccezioni in appello; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 57, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Invocato per sostenere l’inammissibilità di nuove eccezioni in appello nel processo tributario; la Corte non ha esaminato nel merito la dedotta violazione per carenza di specificità del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Base formale del primo motivo di ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata adeguata esposizione degli atti rilevanti.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per contestare l’interpretazione dei contratti; la Corte ha ribadito che l’interpretazione del negozio è questione di fatto riservata al giudice di merito e che, per dedurre la violazione dei canoni ermeneutici, occorre indicare specificamente le regole violate e il modo del loro scostamento.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Richiamato a fondamento del secondo motivo; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura, anche perché il vizio motivazionale era dedotto secondo un testo dell’art. 360, n. 5, non più vigente per la sentenza impugnata.

  • art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012

    Indicato come disposizione che ha riformato l’art. 360, n. 5, c.p.c., introducendo il vizio dell’omesso esame di un fatto decisivo.

  • L. 134/2012

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. 83/2012, rilevante per l’applicabilità del nuovo testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di un mutamento della causa petendi in appello richiede una specifica e completa riproduzione o sintetica indicazione degli atti processuali rilevanti, in modo da consentire il controllo di decisività della censura; la mera ricostruzione soggettiva della parte non è sufficiente.
  • L’interpretazione dei contratti e, più in generale, la ricostruzione della volontà negoziale costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito; in cassazione la violazione dei canoni ermeneutici può essere dedotta solo indicando puntualmente quali norme interpretative siano state violate e in che modo il giudice se ne sia discostato.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che si risolva nella semplice contrapposizione tra la lettura dei fatti proposta dal ricorrente e quella accolta dalla sentenza impugnata, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione coerente e ancorata al quadro istruttorio.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., dopo la riforma del 2012, è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; è quindi inammissibile una doglianza formulata nei termini previgenti di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • Quando il ricorso è rigettato, la parte soccombente è condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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