Ordinanza n. 3704/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del Commissario ad acta recante parere negativo sull'autorizzazione alla realizzazione del settore specialistico A6 (Genetica), adottata nell'esecuzione di una sentenza del TAR Campania
Esito
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota del Commissario ad acta adottata in esecuzione di una precedente sentenza del TAR Campania, nonché gli atti presupposti, tra cui una nota dell'ASL Avellino e una delibera della Giunta regionale concernente il fabbisogno di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli anni 2024 e 2025. Il TAR ha rilevato d'ufficio la questione relativa alla competenza funzionale, poiché la controversia riguarda un atto adottato in sede di esecuzione di una pronuncia giurisdizionale.
La decisione
Il TAR Campania, sede di Napoli, ha dichiarato la propria incompetenza funzionale. In materia di ottemperanza, l'art. 14, comma 3, c.p.a. stabilisce la competenza funzionale inderogabile; il combinato disposto degli artt. 47, comma 1, 112, comma 2, lettera c), e 113, comma 2, c.p.a. impone di individuare il giudice competente in relazione alla sede del giudice che ha emesso la pronuncia da eseguire. La ripartizione tra sede centrale e sezione staccata costituisce, in tale materia, una questione di competenza rilevabile d'ufficio, sicché non trova applicazione il termine decadenziale previsto dall'art. 47, comma 2, c.p.a. per le controversie ripartite secondo i criteri ordinari dell'art. 13 c.p.a. Poiché la sentenza ottemperanda è stata emessa da un giudice avente sede nella circoscrizione di Salerno, è stato indicato quale giudice competente il TAR Campania, sede staccata di Salerno. La causa può essere riassunta davanti a tale giudice entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 14, comma 3, c.p.a.
La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di cui agli articoli 113 e 119, nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’articolo 13
Nei giudizi di ottemperanza la competenza è funzionale e inderogabile.
art. 47, comma 1, c.p.a.
Fuori dei casi di cui all’articolo 14, non è considerata questione di competenza la ripartizione delle controversie tra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione staccata
A contrario, nei casi rientranti nell’art. 14, tra cui l'ottemperanza, la ripartizione tra sede centrale e sezione staccata integra una questione di competenza funzionale rilevabile d'ufficio.
art. 47, comma 2, c.p.a.
Se una parte, diversa dal ricorrente, ritiene che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, deve eccepirlo nell’atto di costituzione o, comunque, con atto depositato non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine di cui articolo 46, comma 1
La disciplina della tempestiva eccezione sulla ripartizione tra sede centrale e sezione staccata opera per i ricorsi devoluti secondo i criteri ordinari dell’art. 13, non per i giudizi di ottemperanza soggetti all’art. 14.
art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.
Individua tra le controversie di ottemperanza quelle relative all'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza
Per l'ipotesi prevista dall’art. 112, comma 2, lettera c), il giudice competente è il TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza.
Massime di principio
- Nei giudizi di ottemperanza la competenza territoriale è funzionale e inderogabile ai sensi dell’art. 14, comma 3, c.p.a.; essa deve essere rilevata anche d’ufficio dal giudice.
- Quando il giudizio di ottemperanza rientra nell’art. 14 c.p.a., la ripartizione della controversia tra la sede centrale del TAR e una sezione staccata integra una questione di competenza funzionale, e non una mera questione organizzativa interna.
- Il termine previsto dall’art. 47, comma 2, c.p.a. per eccepire la destinazione della causa alla sede centrale o alla sezione staccata non si applica ai giudizi di ottemperanza, poiché tale disposizione riguarda i ricorsi devoluti alle sezioni secondo i criteri ordinari dell’art. 13 c.p.a.
- Per l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, il ricorso deve essere proposto al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza da eseguire.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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