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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10827/2025 del 24/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dall'agente della riscossione per far dichiarare inefficace il conferimento di un'intera azienda, contenente beni immobili, effettuato da una società debitrice in favore di altra società collegata. L'atto era successivo alla formazione del credito erariale risultante da cartelle di pagamento. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato. In cassazione le società soccombenti hanno proposto distinti ricorsi. I motivi erano: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e del riparto di giurisdizione, sostenendo che la domanda di accertamento del credito fosse stata erroneamente considerata incidentale e che, in realtà, si trattasse di domanda principale di accertamento del credito tributario riservata al giudice tributario; 2) violazione degli artt. 112, 115, 81 e 100 c.p.c., assumendo che l'azione fosse stata proposta o comunque riferita a un soggetto diverso da quello titolare del credito e che vi fosse carenza di legittimazione e interesse ad agire, oltre a un errore sulla titolarità dell'azione in capo al soggetto poi confluito nell'Agenzia; 3) per la società conferitaria, violazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. per il mancato riconoscimento della rimessione in termini a seguito di asserita notificazione irregolare; 4) sempre per la società conferitaria, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la mancata compensazione delle spese, deducendo di aver subito una lesione del diritto di difesa e di essere stata coinvolta in un giudizio svolto senza adeguata istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché formulati senza adeguata trascrizione degli atti rilevanti, quindi in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., e perché, comunque, la censura mirava a un riesame del merito dell'interpretazione della domanda, non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi relativi alla rimessione in termini e alle spese, osservando che la parte non aveva indicato quali attività difensive concrete le fossero precluse dalla notificazione asseritamente nulla e che la doglianza sulle spese era nuova e comunque generica. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate tra le due ricorrenti per reciproca soccombenza, mentre le ricorrenti sono state condannate in solido a rifondere le spese all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria diretta a dichiarare inefficace l'atto dispositivo pregiudizievole per il creditore

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione o errata qualificazione della domanda; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché volte a contestare l'interpretazione della domanda senza rispettare gli oneri di specificità del ricorso

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti per contestare la valutazione del contenuto delle domande e degli atti processuali

  • art. 81 c.p.c.

    richiamato in tema di legittimazione ad agire

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in tema di interesse ad agire

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la richiesta di rimessione in termini del contumace o della parte che non si è tempestivamente costituita

  • art. 294 c.p.c.

    richiamato dalla Corte come norma più pertinente alla posizione del contumace che chieda di compiere attività precluse dopo la costituzione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    richiamato in tema di compensazione delle spese

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte ne ha fatto applicazione per dichiarare inammissibili i motivi che non trascrivevano integralmente gli atti e i passaggi rilevanti su cui si fondavano

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    richiamato come vizio dedotto sul riparto di giurisdizione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio di violazione di legge dedotto nei vari motivi

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per le censure in materia di spese e rimessione in termini

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando si contesta l'interpretazione della domanda giudiziale o il contenuto di un atto processuale, è necessario trascrivere o indicare specificamente gli atti e i passaggi rilevanti, poiché altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • L'interpretazione della domanda proposta in giudizio è sindacabile in cassazione solo entro limiti rigorosi: il ricorrente deve indicare in modo puntuale le regole ermeneutiche violate e spiegare come il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentito chiedere un nuovo apprezzamento del merito.
  • Se una domanda o un atto processuale è suscettibile di più letture, la scelta del giudice di merito tra interpretazioni plausibili non è censurabile in cassazione solo perché la parte ne propone una diversa o reputata migliore.
  • La rimessione in termini del contumace o della parte tardivamente costituita richiede la dimostrazione concreta che la nullità della notificazione o la causa non imputabile abbia impedito la conoscenza del processo o abbia precluso attività difensive specifiche; in mancanza di tale indicazione la richiesta non può essere accolta.
  • Le doglianze sulle spese di lite devono essere specificamente dedotte nei gradi di merito e non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; inoltre, per contestare la mancata compensazione, occorre una censura puntuale e non generica.
  • In tema di azione revocatoria, il credito del revocante può rilevare come presupposto dell'azione, ma la contestazione in sede di legittimità della sua qualificazione o della sua riferibilità soggettiva richiede rigorosa specificità e non può risolversi in un generico dissenso ricostruttivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di liteTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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