Cassazione Civile, Ordinanza n. 09399/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dal diniego di ammissione di una proposta di concordato preventivo presentata da una società operante nel settore alberghiero e dal successivo fallimento dichiarato dal Tribunale. Il piano si fondava in larga parte sulla vendita a terzi di un immobile concesso in leasing alla debitrice e poi risolto per inadempimento, immobile che la società proponente assumeva dovesse essere collocato sul mercato dal concedente, con riversamento alla procedura del ricavato eccedente rispetto al credito del concedente. La Corte d'appello ha ritenuto la proposta inammissibile perché fondata su presupposti fattuali non attuali e aleatori, dipendenti dalla collaborazione di terzi e in particolare dalla volontà del concedente di vendere l'immobile al prezzo indicato dalla proponente, volontà che non risultava coercibile né desumibile da un generico obbligo contrattuale. Ha inoltre rilevato l'incertezza del valore del bene e l'assenza di una sicura eccedenza liquidabile a favore dei chirografari, con conseguente impossibilità di esprimere un giudizio consapevole sulla fattibilità economica del piano. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 160, 161 e 162 l.fall., sostenendo che la questione del bene in leasing incideva solo sulla fattibilità economica e non su quella giuridica e che esisteva un obbligo del concedente di mettere a disposizione della procedura il valore di mercato dell'immobile al netto del proprio credito; 2) erronea applicazione dell'art. 160, comma 2, l.fall. in tema di ordine delle cause di prelazione; 3) erronea qualificazione del pagamento previsto per il creditore fondiario/leasing come pagamento preferenziale, sostenendo che lo schema fosse sostanzialmente riconducibile alla compensazione ammessa nel concordato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la fattibilità del piano di concordato è presupposto di ammissibilità della proposta e che il giudice può svolgere un sindacato diretto sulla fattibilità giuridica e, quanto alla fattibilità economica, può controllare soltanto l'eventuale assoluta e manifesta inettitudine del piano a conseguire gli obiettivi prefissati. Applicando tali principi, la Corte ha condiviso la valutazione della sentenza impugnata secondo cui il piano era inidoneo perché subordinato a fatti futuri incerti e alla volontà non coercibile di un terzo, oltre che fondato su stime del bene ritenute irrealistiche. Il rigetto del primo motivo ha comportato l'assorbimento degli altri due motivi, relativi alla dedotta violazione dell'ordine delle prelazioni e alla natura asseritamente compensativa del pagamento previsto per il concedente. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 160 l.fall.
la disposizione è richiamata quale parametro per la verifica del rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nel concordato; le ulteriori censure su questo punto restano assorbite dal rigetto del primo motivo.
art. 161 l.fall.
è richiamato come norma disciplinante la domanda di concordato e la documentazione/piano allegati, nel quadro della verifica di ammissibilità.
art. 162 l.fall.
è richiamato come norma relativa al controllo giudiziale sulla domanda di concordato e alla dichiarazione di inammissibilità.
art. 169 l.fall.
è evocato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità, nel concordato, dello schema compensativo in collegamento con l'art. 56 l.fall.
art. 56 l.fall.
è richiamato dalla ricorrente come base normativa della compensazione nei rapporti concorsuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è richiamato quale parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La fattibilità del piano di concordato costituisce un presupposto di ammissibilità della proposta e il giudice deve verificarne direttamente la sussistenza.
- Il sindacato giudiziale sulla fattibilità giuridica del concordato consente di controllare la compatibilità del piano con norme inderogabili; quello sulla fattibilità economica è invece limitato alla verifica dell'assoluta e manifesta inettitudine del piano a realizzare la causa concreta del concordato.
- Un piano di concordato fondato in modo decisivo sulla collaborazione o sulla volontà di un terzo non coercibile, e su eventi futuri incerti, può essere dichiarato inammissibile per difetto di fattibilità economica quando tali elementi rendano aleatorio il raggiungimento anche di una soddisfazione minima dei creditori.
- La mera prospettazione di un futuro realizzo dell'attivo non è sufficiente se il valore dei beni e le condizioni di liquidazione risultano in concreto irrealistiche o non attendibili.
- Il rigetto del motivo che investe la ratio principale della decisione comporta l'assorbimento delle ulteriori censure dirette contro rationes autonome della sentenza impugnata.
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