Cassazione Civile, Sentenza n. 14337/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La società aveva richiesto il rimborso di interessi (domandando l'applicazione del tasso del 7% semestrale) su somme versate indebitamente a titolo di TARSU per gli anni 2000-2001, sostenendo che dovesse applicarsi la deliberazione del Commissario Straordinario del 7 maggio 2009, n. 96 (art. 16). Il Comune aveva invece rimborsato in parte con applicazione del saggio legale e il processo ha visto il rigetto del ricorso in primo grado e in appello. In cassazione la ricorrente deduceva (tra l'altro) carenze motivazionali, errata individuazione della disciplina regolamentare applicabile ratione temporis e violazione di norme sulla liquidazione degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il diritto al rimborso (e quindi la misura degli interessi compensativi) sia sorto con l'annullamento definitivo della cartella il 27 maggio 2015, e che, ratione temporis, fosse applicabile il regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto per l'accertamento con adesione e autotutela, come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 2010, n. 11, il cui art. 10 fissa il tasso al saggio legale annuo. Ha inoltre censurato la disciplina contenuta nella deliberazione del Commissario Straordinario del 7 maggio 2009, n. 96, nella parte in cui prevedeva il tasso del 7% per semestre, ritenendola difforme dalla disciplina normativa nazionale (legge 27 dicembre 2006, n. 296). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 164-165
164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina dei commi 164-165 anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della legge (retroattività), con conseguente obbligo per i regolamenti comunali di conformarsi al limite posto (tasso determinato nei limiti di 3 punti percentuali rispetto al tasso legale).
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 171
Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge
La Corte ha usato questa disposizione per affermare la retroattività della disciplina sui rimborsi e sugli interessi ai rapporti non definiti al 1° gennaio 2007, subordinando quindi la misura degli interessi alla disciplina nazionale introdotta nel 2007.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 75
Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
Tale norma è stata abrogata dalla legge 27 dicembre 2006; la deliberazione comunale del 2009 che riproduceva parzialmente questa previsione è stata ritenuta illegittima perché in contrasto con la nuova disciplina nazionale.
Regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto per l'accertamento con adesione e autotutela (deliberazione Consiglio Comunale 22 marzo 1999, n. 28; modifiche 30 marzo 2007, n. 19; 27 aprile 2010, n. 11), art. 10
Il tasso di interesse per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali è fissato in misura pari al tasso legale per anno.
La Corte ha ritenuto che, alla data di maturazione del credito (annullamento definitivo del ruolo), fosse applicabile il testo novellato dal 27 aprile 2010, che prevede il saggio legale annuo e conforma il regolamento ai limiti posti dalla legge nazionale.
Deliberazione del Commissario Straordinario 7 maggio 2009, n. 96, art. 16 (regolamento smaltimento rifiuti urbani)
Prevedeva la spettanza degli interessi per la riscossione o il rimborso della TARSU in misura pari al saggio del 7% per semestre.
La Corte ha ritenuto che questa disposizione riproducesse in parte la previsione ora abrogata (art. 75 d.lgs. 507/1993) e fosse incompatibile con la disciplina introdotta dalla legge 27 dicembre 2006; pertanto va disapplicata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamata in relazione al requisito minimo di motivazione richiesto per le sentenze nei giudizi tributari; la Corte ha valutato la motivazione della sentenza impugnata alla luce di tale parametro e l'ha ritenuta adeguata.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 4 e art. 384, quarto comma
Gli articoli sono stati richiamati in relazione ai motivi di cassazione (vizi di motivazione/omessa pronuncia) e alla possibilità di emendare/integrale la motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; la Corte ha esercitato tale potere integrativo in parte qua.
Massime di principio
- Il tasso degli interessi compensativi sui rimborsi di tributi locali va determinato secondo la disciplina vigente ratione temporis al momento in cui il diritto al rimborso si consolida (di regola, con l'annullamento definitivo dell'atto impositivo).
- Le norme nazionali successive che disciplinano la materia tributaria possono trovare applicazione retroattiva ai rapporti pendenti alla loro entrata in vigore quando la legge lo prevede espressamente; in tal caso i regolamenti comunali devono conformarsi ai limiti imposti dalla legge nazionale e le disposizioni regolamentari contrastanti sono disapplicate.
- Una deliberazione comunale che riproduca una norma nazionale abrogata non può determinare una maggiore spettanza di interessi rispetto a quanto consentito dalla normativa vigente e sarà disapplicata in favore della disciplina nazionale.
- In presenza di più regolamenti comunali sovrapposti o modifiche successive, occorre verificare la successione temporale e applicare il testo vigente al momento in cui il credito del contribuente si è formato o è divenuto esigibile (principio tempus regit actum).
- Le censure sulla motivazione di merito devono essere concrete e puntuali: la Cassazione valuta se la motivazione raggiunge il minimo costituzionale richiesto e, se necessario, può integrare la motivazione nei limiti consentiti dall'ordinamento.
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