Sentenza n. 621/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’annullamento, previa sospensione a) della prova pratica svolta in data 29 settembre 2025 e dei relativi esiti pubblicati in data 3 dicembre 2025, nella misura in cui l’istante ricade nell’elenco dei candidati non ammessi alla prova orale ed al proseguimento del concorso, per titoli ed esami, indetto dall’ASL Salerno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 10 posti di fisioterapista, indetto con bando pubblicato sul BURC n. 63 del 9 settembre 2024 e sulla GU n. 76 del 20 settembre 2024; b) del provvedimento di convocazione alla prova pratica pubblicato il 19 settembre 2025, ove lesivo; c) dei verbali di Commissione di concorso, allo stato non conosciuti e mai pubblicati, aventi ad oggetto la decisione in merito alle modalità di svolgimento della prova pratica; la determinazione ed individuazione del correttore da utilizzare per le operazioni di correzione del questionario somministrato all’istante; le attività di correzione e di accoppiamento dei test con i nominativi; d) dell’esito della prova pratica di cui alla lettera a), nella parte in cui è stato attributo all’istante un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante ed inidoneo al superamento della prova; e) del punteggio numerico assegnato all’istante in esito alla prova pratica, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti o comunque di errate correzioni; f) del questionario somministrato all’istante in occasione della prova pratica, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6; g) dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova pratica e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 4 e 6 del questionario dell’istante, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; h) dell’avviso di convocazione alla prova orale per il 17 dicembre 2025, nella parte in cui non include il nominativo dell’istante nonché del suo rinvio, ove ritenuto lesivo; i) ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso; l) di ogni altro atto preparatorio connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’istante; per l’accertamento del diritto alla riammissione nella procedura concorsuale de qua e contestuale condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito ai fini dell’ammissione alle prove successive, ovvero attraverso gli strumenti più idonei allo scopo (ivi compresa ripetizione della correzione, della prova, neutralizzazione dei quesiti collegati a risposte errate);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito della prova pratica a risposta multipla e mancata ammissione alla prova orale del concorso per 10 posti di fisioterapista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova pratica e gli atti connessi, deducendo anzitutto che la risposta da lei fornita al quesito n. 4 era corretta, mentre quella individuata dalla commissione era errata. Con riferimento al quesito n. 6 ha sostenuto, in subordine, che la risposta indicata dalla commissione, anche ove ritenuta corretta, era comunque ambigua e consentiva anche la risposta da lei scelta, con conseguente illegittimità della valutazione. In ulteriore subordine ha dedotto la violazione dell'art. 12 del d.P.R. 220/2001 quanto alle garanzie di anonimato e alla correttezza delle operazioni concorsuali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, la riammissione alla procedura e il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio, ripetizione della correzione o della prova ovvero neutralizzazione dei quesiti contestati. Nel corso del giudizio l'ASL ha riconvocato la commissione per riesaminare i quesiti controversi.
La decisione
Prima della decisione, la commissione esaminatrice, con verbale del 16 marzo 2026, ha riesaminato i quesiti nn. 4 e 6 e ha deciso di attribuire 2 punti per ciascun quesito a tutti i candidati, indipendentemente dalla risposta fornita. Ha quindi rideterminato la graduatoria. Per effetto del nuovo punteggio, la ricorrente ha raggiunto almeno 14 punti, soglia prevista dall'art. 9 del bando per l'ammissione alla prova orale. Il Collegio ha ritenuto che tale riesame avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato e ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, escludendo la diversa qualificazione come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate per metà; per la restante metà l'ASL è stata condannata in base alla soccombenza virtuale, in considerazione dell'integrale soddisfazione dell'interesse della ricorrente, della serialità del contenzioso, del tempestivo riesame amministrativo, della natura specialistica delle questioni e della definizione del giudizio in sede cautelare.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti e la trattazione in camera di consiglio.
art. 30 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Indicato nella domanda di risarcimento in forma specifica, non esaminata nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 12 d.P.R. 220/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato dalla ricorrente quale parametro delle garanzie di anonimato e della correttezza delle operazioni concorsuali; il motivo non è stato deciso nel merito.
art. 9 del bando di concorso
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Prevedeva la soglia di 14 punti nella prova pratica necessaria per l'ammissione alla prova orale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione riesamina gli atti contestati, attribuisce il punteggio spettante e ammette il candidato alla fase successiva della procedura, con integrale soddisfazione dell'interesse azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e non la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'interesse sostanziale è stato integralmente realizzato.
- La rideterminazione del punteggio concorsuale mediante attribuzione del punteggio relativo a quesiti contestati a tutti i candidati, indipendentemente dalla risposta fornita, può determinare il venir meno dell'oggetto della controversia quando consenta al candidato ricorrente di superare la soglia di ammissione alla fase successiva.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente a un riesame amministrativo che abbia soddisfatto la pretesa del ricorrente, le spese possono essere regolate sulla base della soccombenza virtuale, tenendo conto anche della tempestività dell'autotutela, della serialità del contenzioso, della complessità tecnica delle questioni e dello stato del giudizio.
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