Cassazione Civile, Ordinanza n. 02155/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per il recupero a tassazione di maggiori IRES e IRAP relative agli anni d'imposta 2005 e 2006, contestando la deducibilità delle provvigioni corrisposte a una società agente per la vendita avente sede nell'Isle of Man, qualificata come territorio a fiscalità privilegiata. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso delle società; la commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. In cassazione l'Agenzia proponeva due motivi, mentre le società resistenti proponevano controricorso e ricorso incidentale condizionato; nel corso del giudizio, però, le società depositavano istanza di definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022 e la prova del pagamento dovuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio in ragione della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197/2022, rilevando che le contribuenti avevano depositato la domanda e documentato il pagamento degli importi dovuti. Ha inoltre precisato che non era dovuto il cd. doppio contributo unificato, poiché tale misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile alla definizione agevolata. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
«le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»
La presentazione della domanda di definizione agevolata e il deposito della documentazione di pagamento consentono la sospensione e, nelle controversie pendenti, conducono all'estinzione del processo alle condizioni di legge.
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
«Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione»
Il deposito della domanda e della prova del versamento impone la declaratoria di estinzione del giudizio pendente.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce a una definizione agevolata prevista dalla legge e deposita in giudizio la relativa domanda con la prova del pagamento, il giudizio tributario pendente deve essere dichiarato estinto secondo le modalità previste dalla disciplina speciale.
- La misura del doppio contributo unificato non si applica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere estesa in via analogica alle ipotesi di estinzione del processo per definizione agevolata.
- In presenza di una sopravvenuta definizione agevolata della lite, non occorre esaminare i motivi di ricorso originari, poiché la causa viene meno per effetto della disciplina speciale sopravvenuta.
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