Sentenza n. 557/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’annullamento nei limiti dell’interesse, del D.D.G. n. 1357 del 21 novembre 2024, adottato dalla Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento dell’Ambiente, recante la valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al progetto di modifica del “progetto per la realizzazione di un parco eolico costituito da n. 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 30,00 MW, ricadente nel Comune di Licata (AG) e relativo elettrodotto interrato di collegamento alla stazione di consegna ‘Comunelli’, ricadente nei Comuni di Licata (AG) e Butera (CL)” (doc. 1), nella parte in cui, all’art. 2, richiama quale “parte integrante e sostanziale” il parere della Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale n. 707 del 24 ottobre 2024; nonché del medesimo parere n. 707/2024 del 24 ottobre 2024, limitatamente al richiamo della condizione ambientale già formulata dalla Commissione Tecnica Specialistica in sede di verifica di ottemperanza con il parere n. 560 del 19 ottobre 2023 e concernente l’obbligo di collocare in cima a ciascuna pala eolica telecamere termiche con capacità di visualizzazione a 360 gradi, operative h24 e collegate, tramite ausili telematici, alle centrali operative del Dipartimento regionale e del Corpo Forestale regionale al fine di monitorare e segnalare eventuali incendi; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi incluso il parere n. 560 del 19 ottobre 2023, nei limiti della medesima condizione ambientale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.D.G. n. 1357 del 21 novembre 2024 e parere CTS n. 707 del 24 ottobre 2024, nella parte in cui impongono l’installazione di telecamere termiche sulle torri eoliche
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società, titolare di un progetto di parco eolico già assentito con VIA e Autorizzazione Unica, ha impugnato il provvedimento di valutazione preliminare ex art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 152/2006, nonché il parere della Commissione Tecnica Specialistica richiamato dal provvedimento, limitatamente alla prescrizione relativa all’installazione, su ciascuna pala eolica, di telecamere termiche con visualizzazione a 360 gradi, operative h24 e collegate alle centrali operative regionali e del Corpo Forestale per il monitoraggio degli incendi. La ricorrente ha dedotto che la prescrizione era stata introdotta per la prima volta nel parere CTS n. 560 del 19 ottobre 2023, adottato nell’ambito della verifica di ottemperanza, sebbene non fosse prevista dal provvedimento originario di VIA né dalle successive varianti. Ha sostenuto che la verifica di ottemperanza ha natura meramente ricognitiva e non può introdurre nuove condizioni ambientali; che la valutazione preliminare ex art. 6, commi 9 e 9-bis, è finalizzata esclusivamente a stabilire l’assoggettabilità della modifica progettuale a VIA o screening e non può modificare il titolo ambientale; che l’imposizione della prescrizione, senza l’attivazione del procedimento previsto dall’art. 28, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 152/2006, violava i principi di tipicità, ragionevolezza, proporzionalità, partecipazione e tutela dell’affidamento, oltre a presentare carenza di istruttoria e motivazione. In via subordinata, ha contestato la prescrizione anche nel merito, perché non correlata a uno specifico impatto ambientale dell’impianto eolico, ma diretta a trasferire sul privato compiti generalizzati di sorveglianza del territorio spettanti all’amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inutilizzabile, perché tardiva, la documentazione depositata dall’amministrazione il 23 gennaio 2026. Nel merito ha ritenuto fondata la censura relativa all’illegittima introduzione della prescrizione. La verifica di ottemperanza ex art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 ha natura ricognitiva e di controllo e può accertare soltanto l’adempimento delle condizioni ambientali già contenute nel provvedimento di VIA; non può introdurre nuovi obblighi né ampliare o modificare il quadro prescrittivo originario. L’imposizione delle telecamere, non prevista dalla VIA né dalle varianti, avrebbe richiesto l’attivazione della procedura prevista dall’art. 28, commi 6 e 7, con riedizione del potere valutativo e rispetto delle garanzie partecipative. La prescrizione non poteva quindi essere validamente richiamata nel successivo procedimento di valutazione preliminare, che ha funzione esclusivamente selettiva e strumentale, volta a stabilire se la modifica progettuale debba essere sottoposta a VIA, a verifica di assoggettabilità o a nessuna ulteriore procedura. Il TAR ha inoltre ritenuto fondata la censura sostanziale: la misura non costituiva una condizione ambientale diretta a prevenire, ridurre o compensare impatti significativi e negativi direttamente riconducibili al progetto, ma imponeva un sistema generalizzato di sorveglianza antincendio del territorio, trasferendo sul proponente compiti e costi propri dell’amministrazione. La prescrizione è stata pertanto giudicata sproporzionata, non necessaria, irragionevole e lesiva del legittimo affidamento, anche perché il precedente provvedimento conclusivo della verifica di ottemperanza non l’aveva inclusa tra le condizioni da adempiere. Sono stati annullati il parere CTS n. 707/2024 e il D.D.G. n. 1357/2024, limitatamente all’obbligo di installazione delle telecamere termiche, nonché gli atti presupposti e connessi nei limiti del medesimo profilo. La Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell’Ambiente e Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è stata condannata al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con la Regione Siciliana – Presidenza.
Norme richiamate
art. 6, commi 9 e 9-bis, d.lgs. 152/2006
La valutazione preliminare ha funzione selettiva e strumentale: serve a stabilire se una modifica progettuale debba essere sottoposta a VIA, a verifica di assoggettabilità o a nessuna ulteriore procedura; non è sede per introdurre nuove condizioni ambientali o modificare il provvedimento di VIA.
art. 28 d.lgs. 152/2006
condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA
La verifica di ottemperanza è limitata all’accertamento del rispetto delle condizioni ambientali già contenute nel provvedimento di VIA e non può trasformarsi in una sede di introduzione di nuove prescrizioni o di modifica del quadro conformativo originario.
art. 28, commi 6 e 7, d.lgs. 152/2006
L’imposizione di nuove condizioni ambientali o la modifica del titolo ambientale richiede l’attivazione della procedura normativamente prevista, con riedizione del potere valutativo e rispetto delle garanzie partecipative.
art. 25, commi 4 e 5, d.lgs. 152/2006
Le condizioni ambientali devono essere funzionali alla prevenzione, riduzione o compensazione di impatti ambientali significativi e negativi direttamente riconducibili al progetto valutato.
art. 5, comma 1, lett. o-quater), d.lgs. 152/2006
La nozione di condizione ambientale non comprende misure di sorveglianza generalizzata del territorio prive di correlazione specifica con gli impatti ambientali del progetto.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, salva la compensazione nei rapporti processuali nei quali il giudice ravvisa ragioni giustificative.
Massime di principio
- La verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di una VIA ha natura meramente ricognitiva e di controllo: può accertare soltanto l’adempimento delle prescrizioni già contenute nel provvedimento di VIA e non può introdurre nuovi obblighi o modificare il quadro prescrittivo originario.
- L’imposizione di nuove condizioni ambientali o la modifica di quelle esistenti richiede l’attivazione dello specifico procedimento previsto dall’art. 28, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 152/2006, con riedizione del potere valutativo e rispetto delle garanzie partecipative; tale risultato non può essere conseguito surrettiziamente nell’ambito della verifica di ottemperanza.
- La valutazione preliminare ex art. 6, commi 9 e 9-bis, del d.lgs. n. 152/2006 è limitata alla selezione della procedura ambientale eventualmente necessaria per una modifica progettuale e non costituisce sede idonea per modificare il provvedimento di VIA o rendere vincolante una prescrizione illegittimamente introdotta in precedenza.
- Una condizione ambientale è legittima solo se diretta a prevenire, ridurre o compensare impatti ambientali significativi e negativi direttamente riconducibili al progetto valutato; non può invece trasferire sul proponente compiti generalizzati di vigilanza del territorio propri dell’amministrazione.
- L’omessa inclusione di una prescrizione nel provvedimento conclusivo della verifica di ottemperanza può fondare un legittimo affidamento sulla sua non operatività; il successivo recupero della stessa prescrizione in un diverso procedimento richiede una giustificazione coerente con il precedente assetto amministrativo.
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