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Sentenza

Sentenza del 11/06/2019 n. 15640 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento ICI relativo all'anno 2004, contestando il calcolo dell'imposta su una rendita catastale invece che sul valore dell'area edificabile. Ha sostenuto che l'immobile, interessato da interventi di ristrutturazione e non utilizzabile, fosse assimilabile a un fabbricato in corso di costruzione o demolizione; ha inoltre invocato la riduzione del 50% per inagibilità, il legittimo affidamento derivante dal comportamento precedente del Comune, carenze nella motivazione dell'avviso e omessa pronuncia del giudice d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che, finché un'unità immobiliare risulta iscritta in catasto e la rendita catastale non viene modificata dall'organo competente, il Comune deve utilizzare quella rendita per determinare la base imponibile ICI. Il contribuente non può opporre al Comune una diversa situazione di fatto o un diverso valore dell'immobile senza aver previamente richiesto la variazione catastale. I motivi relativi alla motivazione dell'avviso e all'omessa pronuncia sono stati dichiarati inammissibili. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.900,00 oltre accessori, spese generali del 15% e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2

    "Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli"

    Il possesso di un immobile rientrante in una delle categorie previste costituisce il presupposto dell'ICI.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. a) e b)

    La nozione di fabbricato comprende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano. La disciplina invocata dalla società per i fabbricati di nuova costruzione non è stata ritenuta applicabile a un fabbricato preesistente già accatastato.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 2 e 6

    "Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore [...] è determinato applicando [...] i moltiplicatori"

    Per gli immobili accatastati la base imponibile ICI è determinata sulla rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposta. Il passaggio al valore dell'area edificabile richiede una variazione catastale o l'accertamento della diversa situazione secondo le modalità previste dalla legge.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1

    La riduzione d'imposta per inagibilità o inabitabilità non è stata riconosciuta in assenza della prova dei presupposti normativi richiesti.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 4

    La disposizione non esonera il contribuente dall'attivarsi per ottenere la modifica della rendita catastale quando la situazione dell'immobile è cambiata.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    La contestazione della motivazione dell'avviso deve essere specifica e documentata; nel giudizio di Cassazione il ricorrente deve riportare il contenuto dell'atto per consentire il controllo sulla censura.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 1

    Il principio del legittimo affidamento nei rapporti con l'amministrazione non è stato ritenuto idoneo a superare l'applicazione della rendita catastale vigente.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi contesta la correttezza dell'accertamento deve fornire elementi specifici a sostegno della propria tesi, soprattutto quando denuncia carenze motivazionali o diverse caratteristiche dell'immobile.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata è logicamente incompatibile con l'accoglimento della questione non espressamente trattata, configurandosi una reiezione implicita.

  • D.M. n. 37 del 2018

    È stato richiamato per la liquidazione delle spese processuali poste a carico della parte soccombente.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per un immobile già iscritto al catasto, ai fini dell'imposta comunale il Comune deve normalmente utilizzare la rendita catastale vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposta.
  • Interventi di ristrutturazione, demolizione, inutilizzabilità o trasformazione dell'immobile non modificano automaticamente la base imponibile catastale: il contribuente deve attivarsi presso l'autorità catastale competente per ottenere la variazione.
  • La diversa qualificazione dell'immobile come area edificabile o fabbricato in corso di costruzione non può essere fatta valere semplicemente nei confronti del Comune se il catasto continua a riportare un fabbricato con una determinata rendita.
  • La riduzione per inagibilità o inabitabilità richiede la prova concreta dei presupposti previsti dalla legge e, generalmente, il rispetto degli adempimenti comunali applicabili.
  • Il comportamento precedente dell'amministrazione non crea automaticamente un affidamento tutelabile quando contrasta con una disciplina impositiva chiara e con i dati catastali ufficiali.
  • Le censure sulla motivazione di un avviso devono indicare precisamente quali parti dell'atto siano carenti; in Cassazione il ricorso deve riportare il contenuto dell'avviso, altrimenti la doglianza può essere dichiarata inammissibile.
  • La mancata risposta espressa a una specifica argomentazione non implica necessariamente omessa pronuncia, se la decisione complessiva presuppone logicamente il rigetto di quella tesi.

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