Cassazione Civile, Ordinanza n. 12581/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Una persona fisica propose opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso una cartella di pagamento di importo pari a euro 3.125,88, notificata dall'agente della riscossione su incarico del Ministero della giustizia per un debito verso la Cassa delle ammende derivante da una decisione della Corte d'appello di Roma. Il Tribunale di Roma dichiarò la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Tivoli, ritenendo che, poiché l'atto opposto era equiparabile a un precetto e non recava l'indicazione del giudice competente prevista dall'art. 480, comma 3, c.p.c., la competenza si determinasse nel luogo di notificazione. La ricorrente chiese regolamento di competenza con due motivi: 1) nullità della pronuncia per tardività del rilievo officioso dell'incompetenza territoriale, che avrebbe dovuto avvenire entro la prima udienza; 2) erroneità nel merito, sostenendo che la cartella contenesse valida elezione di domicilio nel Comune di Roma e che quindi la competenza dovesse radicarsi presso il Tribunale di Roma.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dalla resistente sulla procura al difensore, ritenendo sufficiente la procura speciale conferita nel giudizio di merito anche per proporre il regolamento di competenza, salvo espressa esclusione. Nel merito, ha rigettato il ricorso: ha ritenuto tempestivo il rilievo officioso dell'incompetenza, perché il provvedimento era stato emesso sotto la vigenza del d.lgs. n. 164/2024, applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, e tale disciplina impone il rilievo con il decreto ex art. 171-bis c.p.c. o comunque non oltre la prima udienza; ha inoltre confermato che la cartella di pagamento è atto equiparabile al precetto e che, in mancanza dell'indicazione prevista dall'art. 480, comma 3, c.p.c., la competenza per l'opposizione si individua nel luogo di notificazione. Ha quindi confermato la declinatoria di competenza e rimesso al giudice di merito la liquidazione delle spese, con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
opposizione ex art. 615 c.p.c.
l'opposizione è stata proposta avverso una cartella di pagamento, in materia esecutiva, e ha dato luogo a regolamento di competenza
art. 480, comma 3, c.p.c.
art. 480, comma terzo, c.p.c.
il precetto deve contenere l'indicazione del giudice competente; in mancanza, se l'elezione di domicilio è in luogo non idoneo, la competenza per l'opposizione si radica nel luogo di notificazione dell'atto
art. 47, comma 1, c.p.c.
art. 47, comma primo, c.p.c.
la Corte afferma che il difensore munito di procura speciale nel giudizio di merito può proporre regolamento di competenza, salvo espressa esclusione del mandato
art. 83, comma 4, c.p.c.
la regola della durata della procura speciale per un solo grado cede davanti alla disciplina speciale del regolamento di competenza
d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cd. correttivo Cartabia)
le sue disposizioni si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023
art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
fissa l'ambito temporale di applicazione del correttivo Cartabia ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023
art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
rilievo ... con il decreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti nei quali non si applica l’art. 171 bis c.p.c., non oltre la prima udienza
anticipa il rilievo officioso dell'incompetenza al momento delle verifiche preliminari o comunque alla prima udienza
art. 171-bis c.p.c.
decreto previsto dall’art. 171-bis c.p.c.
nel rito applicabile, il rilievo officioso dell'incompetenza deve essere contenuto in tale fase preliminare
art. 171-ter c.p.c.
la Corte esclude che il rilievo possa essere differito alla successiva fase delle memorie
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
pari a quello dovuto per il ricorso
costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto
Massime di principio
- Nel regime introdotto dal correttivo Cartabia, il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale deve essere effettuato nella fase delle verifiche preliminari o, nei procedimenti in cui tale fase non opera, non oltre la prima udienza; non è consentito posticiparlo oltre tali limiti.
- La cartella di pagamento, quando sia impugnata con opposizione esecutiva e sia equiparabile al precetto, segue, ai fini della competenza territoriale, il criterio del luogo di notificazione se non reca l'indicazione del giudice competente prevista dall'art. 480, comma 3, c.p.c.
- L'elezione di domicilio inserita nell'atto esecutivo è idonea a spostare la competenza solo se individuata in uno dei luoghi rilevanti per l'esecuzione; un'elezione in luogo "anomalo" resta priva di effetto ai fini della competenza.
- La procura speciale conferita per il giudizio di merito abilita anche alla proposizione del regolamento di competenza, salvo che il mandato alle liti escluda espressamente tale facoltà; la disciplina speciale del regolamento prevale sulla regola generale di durata della procura per un solo grado.
- In caso di rigetto del ricorso per regolamento di competenza, la parte ricorrente resta onerata, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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