Sentenza del 24/05/2018 n. 2366 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Riscossione - Cartella di pagamento - Sospensione - Istanza di autotutela - Insufficienza - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di sospensione è stata ritenuta insufficiente. Una generica istanza di autotutela, non riferita alla procedura prevista dall'art. 1, commi 537-539, della legge n. 228/2012 e priva della documentazione richiesta, non consente di ottenere la sospensione della riscossione. Il contribuente deve provare sia i presupposti sostanziali sia il rispetto dei termini procedurali.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la presentazione di un'istanza di autotutela fosse sufficiente a ottenere la sospensione della riscossione ai sensi dell'art. 1, comma 537, della legge n. 228/2012. La questione riguardava però la necessità di dimostrare specificamente l'esistenza dei presupposti previsti dai commi 537, 538 e 539 della stessa norma, mediante la dichiarazione documentata prescritta e nel rispetto dei termini stabiliti.
Norme richiamate
Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537
Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 537, della legge n. 228/2012
La sospensione della riscossione richiede una specifica dichiarazione del contribuente conforme alla procedura normativa; non è sufficiente una generica istanza di autotutela.
Legge n. 228/2012, art. 1, commi 538 e 539
Il contribuente deve dimostrare l'esistenza dei presupposti per applicare i commi 537, 538 e 539
Il contribuente deve presentare la documentazione prevista dalla legge e rispettare i termini stabiliti per far valere le cause di sospensione o annullamento della riscossione.
Massime di principio
- La semplice presentazione di un'istanza di autotutela non sospende automaticamente la riscossione.
- Quando si invoca una procedura speciale di sospensione, occorre richiamare espressamente la normativa applicabile e utilizzare la dichiarazione o il modello previsto.
- La richiesta deve essere corredata da documenti idonei a dimostrare il fatto estintivo, sospensivo o impeditivo della pretesa, come pagamento già effettuato, sgravio, prescrizione o annullamento.
- Il rispetto dei termini procedurali è essenziale: anche una ragione sostanzialmente fondata può non produrre effetti se la dichiarazione è tardiva o non conforme.
- In assenza di prova dei presupposti e della tempestività della richiesta, l'agente della riscossione può legittimamente proseguire le attività di riscossione.
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