Cassazione Penale, Ordinanza n. 24031/2026 del 30/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona condannata ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Latina, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. ai reati oggetto di quattro sentenze irrevocabili di condanna. In ricorso si sosteneva, in sostanza, la sussistenza di un unico disegno criminoso, valorizzando l'omogeneità tipologica dei reati e lo stato di tossicodipendenza della ricorrente. La Corte rileva però che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito, a fronte di una motivazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione sulla base della distanza cronologica tra i fatti, della diversità dei luoghi e delle modalità esecutive, nonché dell'insufficienza della documentazione prodotta a dimostrare una effettiva tossicodipendenza nel periodo di commissione dei reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione nel negare la continuazione, osservando che la sola omogeneità dei reati non basta e che lo stato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso, specie in mancanza di prova della sua incidenza concreta sui singoli fatti e degli ulteriori indici richiesti dalla giurisprudenza. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina applicabile dal giudice dell'esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati, ma subordinata all'accertamento dell'unicità del disegno criminoso
disposta l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.
richiamo finale alla tutela dei dati personali e all'omissione delle generalità in caso di diffusione
Massime di principio
- In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede un accertamento in fatto sull'unicità del disegno criminoso, sindacabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica.
- La mera omogeneità tipologica dei reati non è sufficiente a fondare la continuazione: occorre verificare la presenza di concreti indicatori del progetto unitario e che, già al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali.
- La distanza cronologica tra i fatti, la diversità dei luoghi e delle modalità di esecuzione possono legittimamente escludere la continuazione quando depongano per determinazioni estemporanee e non per un programma criminoso unitario.
- L'identità dei titoli di reato, da sola, può essere indice di abitualità criminosa e non di un medesimo disegno criminoso.
- Lo stato di tossicodipendenza non determina automaticamente l'unicità del disegno criminoso: può rilevare solo se documentalmente provato in relazione al periodo dei fatti e se collegato agli ulteriori requisiti richiesti per la continuazione.
- Il ricorso per cassazione che miri soltanto a una diversa lettura degli elementi fattuali posti a base del diniego della continuazione è inammissibile perché meramente rivalutativo.
Come è indicizzato
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