Sentenza del 21/07/2015 n. 4300 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Controllo automatizzato - IVA - Compensazione del credito - Dichiarazione di rettifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato stabilito che la mera comunicazione dei dati d'imposta emersa dal controllo automatizzato non equivale a una dichiarazione di rettifica e non consente, da sola, di legittimare la compensazione del credito IVA. In assenza della dichiarazione IVA annuale, il contribuente non può quindi utilizzare unilateralmente il credito mediante compensazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità di compensare un credito IVA sulla base della mera comunicazione dei dati d'imposta relativi all'annualità interessata, nonostante la dichiarazione IVA annuale non fosse mai stata presentata. Il contribuente sosteneva che tale comunicazione potesse valere come dichiarazione di rettifica o comunque consentire l'utilizzo del credito; l'Amministrazione finanziaria riteneva invece che l'omessa dichiarazione impedisse la compensazione unilaterale.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e consente all'Amministrazione finanziaria di verificare i dati dichiarati e i versamenti, senza attribuire alla mera comunicazione dei dati il valore di una dichiarazione formalmente presentata o rettificata.
Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA. La disposizione non consente di considerare una semplice comunicazione dei dati come sostitutiva della dichiarazione IVA annuale necessaria per documentare il credito.
Art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 564/1992
È richiamato nel quadro delle procedure di controllo e delle comunicazioni fiscali, ma non attribuisce alla comunicazione dei dati d'imposta l'effetto di una dichiarazione di rettifica idonea a fondare la compensazione del credito IVA.
Massime di principio
- La dichiarazione IVA annuale è un adempimento autonomo e non può essere sostituita, ai fini della compensazione del credito, dalla mera comunicazione di dati d'imposta.
- Il controllo automatizzato può evidenziare l'omessa dichiarazione e disconoscere il credito utilizzato in compensazione, senza che il contribuente possa regolarizzare la propria posizione mediante una semplice comunicazione informale.
- Per utilizzare un credito IVA è necessario che esso sia adeguatamente documentato attraverso la dichiarazione prevista dalla legge o mediante gli strumenti formali di rettifica e regolarizzazione applicabili.
- La compensazione effettuata unilateralmente in assenza della dichiarazione IVA annuale presenta un rischio elevato di disconoscimento e di recupero dell'imposta, oltre a possibili sanzioni e interessi.
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