Cassazione Penale, Sentenza n. 25796/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato ammesso al lavoro esterno ex art. 21 ord. pen., la cui ammissione era stata revocata dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria a seguito di richiesta del direttore dell'istituto penitenziario. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto nell'interesse del detenuto. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione di legge processuale, in riferimento all'art. 125 c.p.p., per assenza o mera apparenza di motivazione: il Tribunale avrebbe fondato la decisione su congetture circa presunti illeciti comportamenti del detenuto addetto alle pulizie in ambienti dell'istituto, con particolare riferimento ai locali destinati ai colloqui familiari, nei quali erano stati rinvenuti oggetti vietati.
La decisione
La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio sia il provvedimento del Tribunale di sorveglianza sia quello del Magistrato di sorveglianza del 10 novembre 2025. La decisione si fonda non sulla censura di motivazione, ma su un vizio rilevabile d'ufficio: la sequenza procedimentale seguita era al di fuori della previsione normativa, poiché il Magistrato di sorveglianza non ha il potere di revocare autonomamente l'ammissione al lavoro esterno, essendo tale potere rimesso all'Amministrazione penitenziaria con successiva approvazione del magistrato. Pertanto il provvedimento era abnorme e andava eliminato senza rinvio.
Norme richiamate
art. 21 legge 26 luglio 1975, n. 354
discipline the ammissione al lavoro esterno del detenuto; il provvedimento era stato revocato in relazione a tale istituto.
art. 48 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutiva dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno, in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di revoca.
la revoca del lavoro esterno è potere dell'Amministrazione penitenziaria; il magistrato di sorveglianza interviene solo in funzione di approvazione della decisione amministrativa, non può adottare in autonomia la revoca.
artt. 35-bis e 69 ord. pen.
sono indicati come base del reclamo giurisdizionale per la giustiziabilità dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza in tema di lavoro esterno.
art. 125 c.p.p.
richiamato nel ricorso come parametro della motivazione del provvedimento, deducendosi assenza o apparenza di motivazione.
Massime di principio
- In materia di lavoro esterno del detenuto, il potere di revoca non appartiene al magistrato di sorveglianza in via autonoma, ma all'Amministrazione penitenziaria; l'intervento del magistrato è solo successivo e di approvazione.
- Quando un provvedimento giurisdizionale è adottato fuori dai poteri attribuiti dall'ordinamento nella sequenza procedimentale prevista, il vizio è rilevabile d'ufficio e il provvedimento è annullabile senza rinvio come abnorme.
- La sindacabilità in cassazione dei provvedimenti della sorveglianza in tema di lavoro esterno resta ferma, ma il controllo di legittimità non consente di sanare una decisione adottata in carenza assoluta di potere.
- Se la revoca dell'ammissione al lavoro esterno deve essere disposta, essa va eventualmente adottata dall'Amministrazione penitenziaria secondo il procedimento previsto; solo l'eventuale provvedimento amministrativo successivo è suscettibile di giustiziabilità.
- Una doglianza sulla motivazione del provvedimento resta assorbita quando la decisione impugnata è già illegittima per difetto assoluto di potere dell'organo che l'ha emessa.
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