Cassazione Penale, Sentenza n. 39385/2023 del 27/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Monza del 13/09/2022 che aveva applicato la disciplina della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra tre sentenze irrevocabili. Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizi di motivazione per omissione nella determinazione e motivazione degli aumenti di pena attribuiti ai reati satellite, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non aveva motivato specificamente gli incrementi di pena applicati a ciascun reato secondario
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 47127/2021), ha ricordato che il giudice che determina la pena complessiva per continuazione deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento per i singoli reati satellite; tuttavia ha ritenuto che, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata conteneva indicazioni sufficienti a dimostrare il mantenimento del rapporto di gravità tra le pene e la congruità degli aumenti (esigui) rispetto al miglioramento complessivo del trattamento sanzionatorio risultante dal riconoscimento della continuazione. Per tali ragioni la modularità motivazionale richiesta è stata considerata adeguata e il ricorso infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione applicabile per più sentenze irrevocabili; fondamento per aggregare e rideterminare la pena complessiva partendo dalla pena del reato più grave e aggiungendo aumenti per i reati satellite
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla determinazione degli aumenti di pena
art. 81 cod. pen.
Parametro di correttezza relativo al rapporto di proporzione tra le pene e ai limiti entro i quali deve restare la determinazione complessiva, per evitare un cumulo materiale o surrettizio
Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021 (Rv. 282269-01)
Giurisprudenza che afferma l'obbligo del giudice di calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; il grado di dettaglio motivazionale richiesto è correlato all'entità degli aumenti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali della parte soccombente in cassazione, applicata al ricorrente
Massime di principio
- Nel caso di continuazione il giudice deve indicare il reato più grave, fissare la pena base e determinare separatamente gli aumenti per ciascun reato satellite, motivando gli incrementi in rapporto alla loro entità
- La quantità e il dettaglio della motivazione richiesti per ogni aumento sono proporzionali all'entità dell'aumento stesso: aumenti molto contenuti possono richiedere motivazioni meno analitiche se l'ordinanza rende comunque chiaro il rapporto di gravità complessivo
- Il controllo in cassazione verifica soprattutto che non si sia realizzato un cumulo materiale surrettizio e che sia rispettato il principio di proporzione tra le pene (art. 81 c.p.)
- Una mera censura generica di omissione motivazionale non basta: il ricorrente deve dimostrare che l'assenza o l'insufficienza della motivazione ha prodotto un risultato incongruo o contrario alle regole di determinazione della pena
- Se l'ordinanza contiene confronti tra le pene originarie e quelle rideterminate e risulta ictu oculi la congruità del nuovo trattamento sanzionatorio, la Corte di legittimità può ritenere sufficiente la motivazione
- In caso di rigetto del ricorso, è frequente la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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