Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 39916/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società per il pagamento del saldo finale relativo a materiale destinato alla realizzazione di un impianto di riscaldamento con pompa di calore. La destinataria dell'ingiunzione ha proposto opposizione sostenendo che tra le parti fosse stato concluso un contratto di appalto per la realizzazione di un impianto che si era rivelato insufficiente a riscaldare gli ambienti e ha chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento dell'inesistenza del credito, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice, la restituzione degli acconti già versati e il risarcimento del danno. Dopo lo sviluppo del giudizio tra Giudice di pace, Tribunale e Corte d'appello, la soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) violazione degli artt. 228 e ss. c.p.c. per non aver attribuito valore di prova legale alle dichiarazioni rese in interrogatorio dal legale rappresentante della società, che avrebbero confermato l'esistenza di un appalto per un impianto inefficiente; (2) violazione degli artt. 1665 e 1667 c.c. per avere la Corte territoriale interpretato il rapporto come limitato alla fornitura di materiali, anziché come appalto di realizzazione di un’opera, con conseguente responsabilità dell'appaltatore; (3) violazione dell'art. 2055 c.c. per mancato riconoscimento della responsabilità solidale del progettista con l'esecutore; (4) violazione degli artt. 128, 129 e 130 del D.Lgs. 206/2015 per mancata applicazione dei rimedi del codice del consumo; (5) omesso esame del fatto decisivo relativo all'applicabilità della disciplina consumeristica; (6) omesso esame di un fatto decisivo concernente la differenza tra analisi del fabbisogno energetico e relazione progettuale a consuntivo, che la ricorrente riteneva rilevante per dimostrare l'erroneità della ricostruzione di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva svolto un'interpretazione del contratto non censurata in modo corretto: per "impianto" doveva intendersi un sistema con doppia alimentazione, pompa di calore e caldaia a metano, e il documento del tecnico della ricorrente era stato correttamente valorizzato come progetto tecnico vincolante per la società. Ne è conseguita la qualificazione dell'obbligazione come vendita di apparecchiature, con esclusione dei profili di violazione della prova legale e delle norme invocate sugli appalti. Sono stati dichiarati inammissibili i motivi terzo, quarto, quinto e sesto perché introducevano questioni non adeguatamente dedotte nei gradi di merito o comunque non autosufficientemente prospettate in cassazione; in particolare, la doglianza sul codice del consumo è stata ritenuta anche inconferente rispetto alla ricostruzione di merito, che escludeva in radice una non conformità del bene. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e, come da disciplina sul contributo unificato, è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo previsto.

Norme richiamate

  • artt. 228 e ss. c.p.c.

    invocati per sostenere che le dichiarazioni rese in interrogatorio avessero valore di prova legale; la Corte esclude che vi sia stata violazione, perché il giudice di merito ha interpretato quelle dichiarazioni nel quadro complessivo dell'interpretazione contrattuale

  • artt. 1665 e 1667 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per qualificare il rapporto come appalto e ricondurre l'inefficienza dell'impianto a responsabilità dell'appaltatore; la Corte ritiene che la censura attacchi solo il merito dell'interpretazione contrattuale

  • art. 2055 c.c.

    invocato per la responsabilità solidale del progettista e dell'esecutore; la censura è dichiarata inammissibile perché non introdotta correttamente nei gradi di merito

  • artt. 128, 129 e 130 del D.Lgs. n. 206 del 2015

    richiamati per ottenere l'applicazione dei rimedi previsti dal codice del consumo; la Corte ne esclude l'applicabilità, sia per ragioni processuali sia perché la ricostruzione di merito escludeva una non conformità del bene

  • art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura che investe l'interpretazione del contratto è inammissibile o infondata se non indica specificamente quale canone ermeneutico sarebbe stato violato e si risolve in una mera diversa lettura del regolamento contrattuale.
  • Le dichiarazioni rese dalla parte o dal suo rappresentante in sede di interrogatorio non possono essere isolate dal contesto dell'interpretazione complessiva del contratto e del materiale probatorio; la loro valenza va apprezzata alla luce della qualificazione del rapporto compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito ricostruisce l'oggetto dell'obbligazione come fornitura/vendita di apparecchiature determinate da un progetto tecnico del committente, non è coerente invocare rimedi propri dell'appalto o del consumo fondati sulla non conformità di un bene diverso da quello effettivamente pattuito.
  • Le questioni nuove o non specificamente dedotte nei precedenti gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, né possono essere veicolate come omesso esame di fatto decisivo senza rigorosa indicazione del fatto, del suo momento di emersione nel processo e della sua decisività.
  • Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo richiede una puntuale autosufficienza: occorre indicare il fatto storico, il luogo processuale della sua deduzione, la sua prova documentale e la sua effettiva incidenza sulla decisione; in mancanza, la doglianza si risolve in una critica non ammissibile alla valutazione delle prove.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProveClausole vessatorie
RamiContrattiProcesso civileConsumatori
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.