Ordinanza n. 6907/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per l'annullamento - della Nota DGPER prot. 118636 del 31.07.2024 e del relativo allegato con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’avviso contenente la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali posseduti da ciascun candidato alla data del 29.12.2017 e dichiarati nella domanda di partecipazione, nella parte lesiva per parte ricorrente; - del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha approvato la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente; - dell’allegato al Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 recante la graduatoria definitiva della procedura riservata de qua, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 752 con il punteggio di 8,225, per parziale attribuzione del punteggio relativo a tutti i titoli culturali posseduti alla data di presentazione della domanda; - del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ha pubblicato la graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per la ricorrente; - dell’allegato al Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 recante la graduatoria definitiva rettificata della procedura riservata de qua, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 752 con il punteggio di 8,225, per parziale attribuzione del punteggio relativo a tutti i titoli culturali posseduti alla data di presentazione della domanda; - della Nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l’avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente; - di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente. PER L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO della ricorrente a vedersi attribuito il punteggio complessivo di 7,50 per i titoli culturali posseduti alla data del 29.12.2017, in applicazione del D.M. n. 107/2023 e del D.M. n. 138/2017. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PETRUCCIANI CINZIA il 23\1\2026 : PER L’ANNULLAMENTO: 1. Del Decreto Dipartimentale M.I.M. prot. n. 3827 del 18.12.2025 e del relativo allegato, recante la pubblicazione della graduatoria di merito rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107 del 2023, nella parte in cui la ricorrente viene collocata alla posizione n. 757 con il punteggio di 8,225, per parziale attribuzione del punteggio relativo a tutti i titoli culturali posseduti alla data di presentazione della domanda; 2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali, anche rettificate, della procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici, nella parte relativa al mancato o parziale riconoscimento dei titoli culturali
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha valutato i titoli culturali, di servizio e professionali dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici disciplinata dal D.M. n. 107/2023, nonché le graduatorie definitive e rettificate e l'avvio del conferimento degli incarichi. Ha dedotto la lesione derivante dalla parziale attribuzione del punteggio per i titoli culturali posseduti, chiedendo l'accertamento del diritto all'attribuzione del punteggio complessivo di 7,50 per tali titoli, in applicazione dei D.M. n. 107/2023 e n. 138/2017. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria rettificata pubblicata nel dicembre 2025, nella parte in cui è stata collocata alla posizione n. 757 con il punteggio di 8,225. Il testo dell'ordinanza non espone una valutazione di merito sui singoli motivi, ma rileva la necessità di acquisire chiarimenti dall'amministrazione sul mancato riconoscimento dei titoli e di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria impugnata.
La decisione
Il TAR non definisce la controversia nel merito. Ritiene necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria impugnata con i motivi aggiunti, considerati controinteressati. Autorizza pertanto la notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione della presente ordinanza, del ricorso principale, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. La ricorrente dovrà eseguire tali adempimenti entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; l'amministrazione dovrà procedere alla pubblicazione entro 15 giorni dalla richiesta; la prova della notificazione dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Il TAR dispone inoltre un incombente istruttorio, ordinando all'amministrazione di depositare entro 90 giorni una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato riconoscimento dei titoli allegati dalla ricorrente, avvertendo che l'eventuale inerzia sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a. La trattazione è rinviata all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
Consente, nel caso in cui la notificazione nei modi ordinari sia particolarmente difficile, di autorizzare modalità alternative di notificazione, qui individuate nella notificazione per pubblici proclami.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Costituisce, secondo l'ordinanza, la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della pubblicazione sul sito web dell'amministrazione degli atti processuali e dell'elenco nominativo dei controinteressati.
art. 64 c.p.a.
L'ordinanza avverte che l'eventuale inerzia dell'amministrazione nel deposito della relazione istruttoria sarà valutata ai fini della decisione.
D.M. n. 107/2023
È indicato quale disciplina della procedura riservata di reclutamento dei dirigenti scolastici e dei criteri invocati per la valutazione dei titoli.
D.M. n. 138/2017
È richiamato dalla ricorrente quale ulteriore fonte applicabile ai criteri di valutazione dei titoli culturali.
Massime di principio
- Quando la graduatoria impugnata comprende una pluralità di candidati la cui posizione può essere incisa dall'eventuale accoglimento del ricorso, il giudice amministrativo può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati controinteressati.
- Se la notificazione individuale nei confronti di una pluralità di controinteressati risulta particolarmente difficile, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione degli atti processuali e dell'elenco nominativo dei controinteressati.
- Nell'ambito di una controversia sulla valutazione dei titoli in una procedura selettiva, il giudice può disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione, imponendo il deposito di una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato riconoscimento dei titoli dedotti dal candidato.
- L'inosservanza degli adempimenti di integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio assegnato, o il mancato deposito tempestivo della prova della notificazione, comporta la decadenza dall'esecuzione dell'incombente processuale secondo quanto stabilito nell'ordinanza.
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