Corte di giustizia, Sentenza C-408/23
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 ottobre 2024. — Rechtsanwältin und Notarin contro Präsidentin des Oberlandesgerichts Hamm. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), e articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni basate sull’età – Limite massimo di 60 anni di età per la prima nomina a notaio-avvocato – Posti vacanti a causa della mancanza di candidati più giovani – Giustificazioni – Carattere appropriato e necessario. — Causa C-408/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato il regime tedesco che impedisce la prima nomina a notaio-avvocato oltre i 60 anni, alla luce del divieto di discriminazione per età. Ha ritenuto che la misura possa essere giustificata da obiettivi legittimi quali continuità dell'esercizio, qualità del servizio notarile e riequilibrio generazionale, purché sia proporzionata. Le questioni fondate su scenari futuri e non accertati sono state dichiarate irricevibili.
Divieto di discriminazione fondata sull'età e legittimità del limite di 60 anni per la prima nomina a notaio-avvocato in Germania
La questione giuridica
Se l'articolo 21 della Carta e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 ostino a una normativa nazionale che vieta la prima nomina a notaio-avvocato a chi abbia compiuto 60 anni alla scadenza del termine per la candidatura, anche quando nella circoscrizione manchino candidati più giovani idonei e diversi posti restino vacanti; e, in subordine, se tale limite sia comunque giustificato quando la vacanza dei posti si ripeta negli anni o in altre circoscrizioni.
Principio di diritto
L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letto alla luce dell'articolo 21 della Carta, non osta a una normativa nazionale che fissi a 60 anni il limite massimo di età per la prima nomina a notaio-avvocato, purché la misura persegua un obiettivo legittimo di politica dell'occupazione o del mercato del lavoro e sia, nel contesto normativo complessivo e per tutte le situazioni cui si applica, appropriata e necessaria per conseguirlo. Le questioni ipotetiche relative a una futura e possibile mancata copertura di posti sono irricevibili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 3, TUE
Limite di età per la prima nomina a notaio-avvocato
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dall'Oberlandesgericht Köln, riguarda la compatibilità con il diritto dell'Unione di una norma tedesca che vieta la prima nomina a notaio-avvocato a chi abbia compiuto 60 anni. La controversia nasce dal rigetto della candidatura di una avvocata e notaia, esclusa per il solo superamento del limite anagrafico.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente si era candidata per un posto di notaio-avvocato nella circoscrizione in cui esercitava la professione forense da oltre tre anni. La candidatura era stata respinta perché, alla scadenza del termine, aveva superato i 60 anni. Il giudice del rinvio osservava che in alcune circoscrizioni diversi posti erano rimasti vacanti per mancanza di candidati idonei più giovani, e riteneva possibile che la situazione si ripetesse in futuro.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l'articolo 21 della Carta e la direttiva 2000/78/CE, in particolare gli articoli 1, 2, paragrafo 2, lettera a), 3, paragrafo 1, lettera a), e 6, paragrafo 1. Nel diritto tedesco sono rilevanti gli articoli 3, 4, 5, 5b e 48a della Bundesnotarordnung (BNotO), che disciplinano la nomina dei notai, la pianificazione dei posti, il requisito di età massima per la prima nomina e il pensionamento a 70 anni.
Qualificazione della misura come discriminazione diretta
La Corte afferma che la norma nazionale rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/78 perché incide sui criteri di selezione per l'accesso a un'attività non subordinata. Inoltre, il requisito dei 60 anni introduce una disparità di trattamento direttamente fondata sull'età, poiché tratta meno favorevolmente chi ha superato quella soglia rispetto a persone in situazione analoga.
Finalità legittime perseguite
La Corte ricorda che più obiettivi possono coesistere e che, nel caso di specie, la disciplina mira a:
- garantire continuità nell'esercizio della professione per un periodo sufficiente prima del pensionamento;
- assicurare un notariato di qualità e il buon funzionamento delle funzioni notarili;
- favorire una struttura equilibrata di fasce d'età e il ricambio generazionale.
Tali finalità rientrano, in linea di principio, tra gli obiettivi legittimi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, anche in relazione alla politica dell'occupazione e del mercato del lavoro.
Proporzionalità: appropriatezza della misura
Quanto all'idoneità, la Corte osserva che il limite di 60 anni consente normalmente di esercitare la funzione per almeno dieci anni prima del pensionamento obbligatorio a 70 anni, garantendo così un periodo sufficiente di attività professionale e l'acquisizione dell'esperienza necessaria. Richiama inoltre la propria precedente giurisprudenza, secondo cui un limite anagrafico può essere idoneo a favorire il ringiovanimento della professione.
Proporzionalità: necessità della misura
Sul carattere necessario, la Corte affida al giudice nazionale la verifica concreta del bilanciamento tra gli interessi in gioco. In particolare, il giudice dovrà valutare:
- l'incidenza effettiva del limite di età sulla carriera complessiva e sui diritti pensionistici degli interessati;
- se gli effetti pregiudizievoli riguardino quasi solo i casi di notaio-avvocato, funzione che si aggiunge a una carriera forense già avviata;
- se il deficit di candidati dipenda davvero da ragioni demografiche o piuttosto da considerazioni economiche e finanziarie legate all'avvio e al mantenimento dello studio notarile;
- il contesto complessivo del sistema notarile, nel quale la disciplina si applica in modo uniforme su tutto il territorio e, per i notai a titolo principale, vi è addirittura un'eccedenza di candidati.
La Corte rileva che, a differenza del caso Ministero della Giustizia (Notai), qui il limite è più elevato e non è accompagnato da una durata minima di esercizio per la pensione, sicché l'impatto è più contenuto. Tuttavia la valutazione finale sulla necessità resta riservata al giudice del rinvio.
Questioni ipotetiche e irricevibilità
Le questioni seconda e terza, fondate sull'ipotesi che per più anni consecutivi alcuni posti rimangano vacanti nella stessa o in altre circoscrizioni, sono dichiarate irricevibili. La Corte osserva che il fascicolo non dimostra che tale situazione si sia già verificata e che rispondere a quesiti costruiti su eventi futuri incerti equivarrebbe a fornire un parere consultivo su una questione ipotetica.
Decisione
La Corte conclude che l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, letto alla luce dell'articolo 21 della Carta, non osta a un limite massimo di 60 anni per la prima nomina a notaio-avvocato, a condizione che la misura persegua un obiettivo legittimo e sia appropriata e necessaria. Le questioni seconda e terza sono irricevibili perché ipotetiche.
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