Cassazione Civile, Ordinanza n. 34430/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il proprietario di un fabbricato, divenuto tale per atto di donazione e vendita dalla madre, conveniva in giudizio il tecnico che aveva assunto l'incarico di progettare e dirigere alcuni lavori di sopraelevazione e successivi interventi sull'immobile. Deduceva che, dopo essere divenuto proprietario, avendo effettuato lavori di rifinitura, aveva riscontrato gravi lesioni e vizi del fabbricato, asseritamente dovuti a scorretta esecuzione delle opere e a omessa vigilanza del direttore dei lavori. In primo grado il convenuto eccepiva prescrizione, difetto di prova ed estraneità all'esecuzione, sostenendo che i lavori erano stati in concreto gestiti dal proprietario con un manovale di sua fiducia; chiamava in garanzia la propria assicurazione. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d'appello confermava il rigetto, reputando che i lavori fossero stati realizzati dal proprietario, che la direzione lavori fosse sostanzialmente inesistente per volontà della committenza e che i vizi fossero anche evidenti. In cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 565, 566 e 552 c.c., perché la corte territoriale avrebbe escluso illegittimamente la proponibilità dell'azione contrattuale contro il tecnico, ritenuto non parte del contratto originario; 2) violazione dell'art. 29 d.P.R. 380/2001, assumendo che il tecnico avesse omesso controllo e vigilanza, con conseguente responsabilità per culpa in eligendo/esecuzione; 3) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la corte d'appello avesse trascurato prove e risultanze che dimostravano la qualifica di direttore dei lavori e la sua responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i primi due motivi tendevano in realtà a sollecitare un riesame del merito, già definito in senso sfavorevole ai ricorrenti nei giudizi di primo e secondo grado, mentre il terzo motivo denunciava impropriamente una rivalutazione delle prove e non un omesso esame di un fatto storico decisivo nei ristretti limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non consente di rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, e che il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è solo quello che si traduce in anomalie motivazionali radicali. Nulla sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; dato atto anche dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito; il n. 5 consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la critica alla valutazione delle prove.
art. 29 D.P.R. n. 380/2001
richiamato dal ricorrente come base della pretesa responsabilità del tecnico per omessa vigilanza sull'esecuzione delle opere, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a contestare l'accertamento di fatto della corte territoriale.
art. 12 preleggi
richiamato nel definire l'interpretazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. secondo il criterio del "minimo costituzionale" del controllo di legittimità sulla motivazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
è stata data atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha inserito nel D.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater dell'art. 13.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di riesame del fatto o delle prove: il giudizio di legittimità controlla solo la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione impugnata.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è deducibile per contestare la sufficienza, la persuasività o la correttezza della valutazione delle risultanze istruttorie.
- La responsabilità del direttore dei lavori, quando contestata, presuppone un accertamento di fatto sulla effettiva assunzione e sul concreto svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo; se il giudice di merito esclude in fatto tale svolgimento, la censura in cassazione non può limitarsi a riproporre una diversa lettura delle prove.
- Il sindacato sulla motivazione è oggi ridotto al minimo costituzionale: è deducibile solo l'anomalia motivazionale radicale, come mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34375/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34385/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34398/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34400/2023 del 11/12/2023
- ordinanza_civile · 11 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34403/2023 del 11/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →