Sentenza n. 953/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento 1) del provvedimento prot. n. 0010183/2026 del 19.03.2026, successivamente conosciuto, con il quale – in palese violazione di quanto statuito dal TAR Salerno con la sentenza 64/2026 - il Responsabile di Area del Comune di Agropoli ha comunicato alla Prefettura di Salerno che l’immobile di proprietà della ERMES Srl attualmente destinato a CAS (centro di accoglienza straordinario) “è da ritenersi abusivo e non legittimo, fino a che non venga rilasciato il titolo di condono edilizio e nessuna SCIA può sanare il tutto o certificarne la legittimità o l’agibilità”;2) del conseguente provvedimento prot. n. 0054196 del 02.04.2026 con il quale la Prefettura di Salerno – sulla base di quanto dichiarato dal Comune di Agropoli con l’atto sub 1) – ha ingiunto alla Società Ermes Srl di provvedere all’immediata sostituzione dell’immobile in argomento entro e non oltre trenta giorni pena la risoluzione del contratto di affidamento stipulato tra le parti;3) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ivi compresi per quanto di ragione, della nota prot. n. 21928 del 06.02.2026 emessa dalla Prefettura di avvio del procedimento; per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Agropoli di concludere il procedimento di condono edilizio pendente ex L. 47/1985;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale concernente l'asserita abusività e illegittimità dell'immobile destinato a CAS e atto prefettizio di intimazione alla sostituzione dell'immobile, con minaccia di risoluzione del contratto di affidamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Agropoli con cui era stato comunicato alla Prefettura che l'immobile destinato a CAS, interessato da una pendenza di condono edilizio, era privo di stato legittimo e da ritenersi abusivo fino al rilascio del titolo in sanatoria. La società ha contestato anche il conseguente atto della Prefettura, che le aveva ingiunto di sostituire l'immobile entro trenta giorni, a pena di risoluzione del contratto di affidamento. È stato inoltre chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di concludere il procedimento di condono edilizio. La ricorrente ha dedotto, in particolare, la natura lesiva e illegittima della nota comunale, assumendo che essa violasse quanto statuito da una precedente sentenza del TAR e contestando gli effetti che la Prefettura ne aveva tratto sulla gestione contrattuale del CAS.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. La nota del Comune è stata qualificata come atto interno al procedimento prefettizio relativo alla gestione del contratto di affidamento, privo di autonoma natura provvedimentale e quindi non immediatamente impugnabile. Nei confronti della società, essa può rilevare al più come manifestazione di inerzia del Comune rispetto all'obbligo di definire, in senso favorevole o sfavorevole, il procedimento di condono edilizio. Anche l'atto prefettizio è stato ritenuto di natura contrattuale: non è collegato all'esercizio di poteri pubblicistici, ma mira a far valere poteri privatistici di autotutela contrattuale. Ne consegue l'inammissibilità dell'impugnazione in sede amministrativa. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la causa è manifesta, nella specie per manifesta inammissibilità.
l. 47/1985
procedimento di condono edilizio pendente ex L. 47/1985
È richiamata quale disciplina del procedimento di condono edilizio ancora pendente; il TAR non ne esamina nel merito la definizione.
Massime di principio
- Una nota interna, priva di autonoma efficacia lesiva e inserita in un procedimento amministrativo ancora in corso, non costituisce un provvedimento immediatamente impugnabile davanti al giudice amministrativo.
- Un atto con cui l'amministrazione esercita pretese derivanti da un contratto di affidamento, senza esercitare poteri autoritativi o pubblicistici, ha natura privatistica e non è impugnabile mediante azione di annullamento davanti al giudice amministrativo.
- La mancata conclusione di un procedimento di condono edilizio può rilevare, nei confronti dell'interessato, come inerzia dell'amministrazione rispetto all'obbligo di definire il procedimento, ma non trasforma una comunicazione interna in un provvedimento amministrativo autonomamente lesivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →