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Ordinanza

Ordinanza n. 9633/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 2426/A1400A del 14 dicembre 2022, pubblicata in data 14 dicembre 2022 sul sito web della medesima Regione Piemonte ed avente ad oggetto "Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015 ", con la quale (i) sono stati calcolati gli importi dovuti a titolo di payback da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale del Piemonte per gli anni 2015-2018, (ii) si è disposto il pagamento da parte della ricorrente della somma di € 27.910,71, a titolo di payback entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione e, nel caso di mancato pagamento entro 30 giorni (iii) si è stabilito di procedere a compensazione di detto debito con i crediti maturati dalla ricorrente; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello di cui sopra, anche non conosciuto, inclusi i seguenti: deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino; deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo; deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria; deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino; deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara; deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano; deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AL; deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AT; deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell’ASL BI; deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell’ASL Città di Torino; deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN1;deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN2; deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL NO; deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO3; deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO4; deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO5; deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell’ASL VC; deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell’ASL VCO. Tutti atti non notificati alla ricorrente. ed inoltre dei seguenti atti (già oggetto di impugnazione con il ricorso principale) -del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022, recante "Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018", nonché -di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrere possa, il Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, l’Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazionedel superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard (rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019), nonché l’intesa dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14 settembre 2022, nonché ancora l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022, nonché la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante "Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78". Per quanto riguarda i motivi aggiunti: RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO E RIMESSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - affinché sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 26 maggio 2023, n. 56, per violazione degli artt. 3 e 24 della Cost.

Giustizia amministrativa202304528

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione della Regione Piemonte che ha imposto all'impresa il pagamento di € 27.910,71 a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha impugnato gli atti statali e regionali relativi al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici, contestando in particolare la determinazione regionale che ha quantificato il payback dovuto e previsto, in caso di mancato pagamento, la compensazione con crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione. Con motivi aggiunti è stata inoltre chiesta la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte costituzionale delle disposizioni dell'art. 8 del d.l. n. 34/2023, convertito dalla l. n. 56/2023, per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Nel corso del giudizio, il difensore della ricorrente ha chiesto l'interruzione del processo, producendo la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.

La decisione

Il TAR ha dichiarato l'interruzione del processo in ragione dell'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente. Ha applicato l'art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019, secondo cui l'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo e il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione. Il Collegio ha ritenuto tale disciplina applicabile anche al processo amministrativo, poiché l'art. 79, comma 2, c.p.a. rinvia alla disciplina processualcivilistica per i casi di interruzione. Il giudizio dovrà essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza, a pena di estinzione, ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.p.a. e dell'art. 305 c.p.c. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi di annullamento né sulla questione di legittimità costituzionale. La causa è stata fissata all'udienza del 23 ottobre 2026 per verificare la tempestiva e rituale prosecuzione o riassunzione.

Norme richiamate

  • art. 143, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

    L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice

    L'apertura della liquidazione giudiziale produce l'interruzione del processo; il termine per la riassunzione decorre dalla dichiarazione dell'interruzione da parte del giudice.

  • art. 79, comma 2, c.p.a.

    La disciplina processualcivilistica dei casi di interruzione trova applicazione nel processo amministrativo.

  • art. 80, commi 2 e 3, c.p.a.

    Il processo interrotto deve essere proseguito o riassunto entro il termine previsto, individuato dal giudice in novanta giorni decorrenti dalla pronuncia dell'ordinanza, a pena di estinzione.

  • artt. 299 e ss. c.p.c.

    Le disposizioni processualcivilistiche sull'interruzione del processo integrano la disciplina del processo amministrativo.

  • art. 305 c.p.c.

    La mancata prosecuzione o riassunzione entro il termine comporta l'estinzione del giudizio.

  • art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56

    La disposizione è stata indicata nei motivi aggiunti come oggetto della richiesta di rimessione alla Corte costituzionale, ma non è stata esaminata a causa dell'interruzione del processo.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Parametri costituzionali indicati dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, non esaminata nell'ordinanza.

Massime di principio

  • L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione anche del processo amministrativo, in applicazione dell'art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 14/2019 e del rinvio operato dall'art. 79, comma 2, c.p.a. alla disciplina processualcivilistica.
  • Nel processo amministrativo interrotto per apertura della liquidazione giudiziale, il termine per la prosecuzione o riassunzione decorre dalla pronuncia con cui il giudice dichiara l'interruzione, non dalla mera apertura della procedura concorsuale.
  • La prosecuzione o riassunzione del processo interrotto deve avvenire entro novanta giorni dalla dichiarazione giudiziale dell'interruzione, ai sensi dell'art. 80, comma 3, c.p.a.; il mancato rispetto del termine comporta l'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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