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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21751/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Alcuni dipendenti di una società del gruppo IBM, transitati dal 1 gennaio 2016 alle dipendenze di una società poi divenuta Modis Italia s.r.l. nell'ambito del conferimento/cessione del ramo denominato "TSS Support Services", hanno contestato che l'operazione integrasse un valido trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. e hanno sostenuto che, mancando il loro consenso alla cessione del contratto ex art. 1406 c.c., il rapporto dovesse proseguire con l'originaria datrice di lavoro. I giudici di merito hanno accolto la domanda dei lavoratori; in cassazione la società cessionaria ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 2112 c.c. alla luce della direttiva 2001/23/CE e della giurisprudenza UE; omesso esame di un fatto decisivo, ossia la circostanza che la società neocostituita operasse esclusivamente con i rami ceduti; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla disciplina del trasferimento di ramo d'azienda e ai criteri di valutazione delle prove. La ricorrente sosteneva che il ramo ceduto fosse idoneo a integrare la fattispecie traslativa e che il giudice di merito avesse errato nel valutare il materiale probatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la società cedente e la maggior parte dei lavoratori, per effetto di un accordo conciliativo intervenuto, compensando le spese tra quelle parti. Ha inoltre dichiarato estinto il giudizio nei rapporti tra la società cedente e tre lavoratori che avevano accettato la rinuncia al ricorso. Quanto al ricorso della società cessionaria, lo ha rigettato nel merito: ha ritenuto inammissibile il motivo sul vizio motivazionale per la presenza di "doppia conforme" e infondati i motivi di diritto, ribadendo che per il trasferimento di ramo d'azienda è necessario che il ramo abbia autonomia funzionale e preesistenza, requisiti da accertarsi in fatto dal giudice di merito. La società cessionaria è stata condannata alle spese nei confronti dei lavoratori e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Il trasferimento di ramo d'azienda richiede che il ramo ceduto sia dotato di autonomia funzionale e di preesistenza; la verifica concreta dei presupposti è rimessa al giudice di merito.

  • art. 1406 c.c.

    È richiamato dai lavoratori per sostenere che, in difetto di consenso alla cessione del contratto, il rapporto non possa essere trasferito; la Corte non accoglie questa prospettazione perché conferma l'operatività dell'art. 2112 c.c. ove ne ricorrano i presupposti.

  • Direttiva 2001/23/CE

    È interpretata in senso coerente con il requisito della preesistenza dell'entità economica trasferita e con la necessità che l'autonomia del ramo esista già prima del trasferimento.

  • art. 32 d.lgs. n. 276 del 2003

    È richiamato quale modifica dell'art. 2112 c.c., senza incidere sul principio per cui il ramo ceduto deve essere autonomo e preesistente.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il motivo di ricorso sul vizio motivazionale è precluso dalla "doppia conforme" quando il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta come violazione di legge per censurare la valutazione delle prove; l'errore va veicolato, secondo i casi, come vizio motivazionale o processuale nei limiti consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e la sua violazione non è sindacabile in cassazione come errore di diritto, ma solo nei limiti propri del vizio di motivazione o processuale.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per dare continuità a precedenti consolidati della Corte sulla medesima vicenda traslativa.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma procedurale richiamata per il deposito delle memorie in camera di consiglio.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della sola società soccombente; esclude invece l'applicazione in caso di estinzione o cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. il ramo d'azienda trasferito deve presentare autonomia funzionale e tale autonomia deve preesistere al trasferimento; non basta una struttura creata o completata dal cessionario dopo lo scorporo.
  • La verifica della sussistenza in concreto dei requisiti del trasferimento di ramo d'azienda costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria.
  • Quando vi è "doppia conforme", il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di rimettere in discussione in cassazione il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; tale censura è ammissibile solo se ricondotta al corretto vizio processuale o motivazionale nei limiti di legge.
  • Il raddoppio del contributo unificato opera in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ma non nelle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia o di cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieContinuità dei rapporti nel trasferimento d'azienda ex art. 2112Ricorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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