Cassazione Civile, Ordinanza n. 21751/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti di una società del gruppo IBM, transitati dal 1 gennaio 2016 alle dipendenze di una società poi divenuta Modis Italia s.r.l. nell'ambito del conferimento/cessione del ramo denominato "TSS Support Services", hanno contestato che l'operazione integrasse un valido trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. e hanno sostenuto che, mancando il loro consenso alla cessione del contratto ex art. 1406 c.c., il rapporto dovesse proseguire con l'originaria datrice di lavoro. I giudici di merito hanno accolto la domanda dei lavoratori; in cassazione la società cessionaria ha proposto tre motivi: violazione dell'art. 2112 c.c. alla luce della direttiva 2001/23/CE e della giurisprudenza UE; omesso esame di un fatto decisivo, ossia la circostanza che la società neocostituita operasse esclusivamente con i rami ceduti; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla disciplina del trasferimento di ramo d'azienda e ai criteri di valutazione delle prove. La ricorrente sosteneva che il ramo ceduto fosse idoneo a integrare la fattispecie traslativa e che il giudice di merito avesse errato nel valutare il materiale probatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere tra la società cedente e la maggior parte dei lavoratori, per effetto di un accordo conciliativo intervenuto, compensando le spese tra quelle parti. Ha inoltre dichiarato estinto il giudizio nei rapporti tra la società cedente e tre lavoratori che avevano accettato la rinuncia al ricorso. Quanto al ricorso della società cessionaria, lo ha rigettato nel merito: ha ritenuto inammissibile il motivo sul vizio motivazionale per la presenza di "doppia conforme" e infondati i motivi di diritto, ribadendo che per il trasferimento di ramo d'azienda è necessario che il ramo abbia autonomia funzionale e preesistenza, requisiti da accertarsi in fatto dal giudice di merito. La società cessionaria è stata condannata alle spese nei confronti dei lavoratori e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Il trasferimento di ramo d'azienda richiede che il ramo ceduto sia dotato di autonomia funzionale e di preesistenza; la verifica concreta dei presupposti è rimessa al giudice di merito.
art. 1406 c.c.
È richiamato dai lavoratori per sostenere che, in difetto di consenso alla cessione del contratto, il rapporto non possa essere trasferito; la Corte non accoglie questa prospettazione perché conferma l'operatività dell'art. 2112 c.c. ove ne ricorrano i presupposti.
Direttiva 2001/23/CE
È interpretata in senso coerente con il requisito della preesistenza dell'entità economica trasferita e con la necessità che l'autonomia del ramo esista già prima del trasferimento.
art. 32 d.lgs. n. 276 del 2003
È richiamato quale modifica dell'art. 2112 c.c., senza incidere sul principio per cui il ramo ceduto deve essere autonomo e preesistente.
art. 348-ter c.p.c.
Il motivo di ricorso sul vizio motivazionale è precluso dalla "doppia conforme" quando il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione non può essere dedotta come violazione di legge per censurare la valutazione delle prove; l'errore va veicolato, secondo i casi, come vizio motivazionale o processuale nei limiti consentiti.
art. 116 c.p.c.
Il principio del libero convincimento opera sul piano del merito e la sua violazione non è sindacabile in cassazione come errore di diritto, ma solo nei limiti propri del vizio di motivazione o processuale.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato per dare continuità a precedenti consolidati della Corte sulla medesima vicenda traslativa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È la norma procedurale richiamata per il deposito delle memorie in camera di consiglio.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti della sola società soccombente; esclude invece l'applicazione in caso di estinzione o cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 2112 c.c. il ramo d'azienda trasferito deve presentare autonomia funzionale e tale autonomia deve preesistere al trasferimento; non basta una struttura creata o completata dal cessionario dopo lo scorporo.
- La verifica della sussistenza in concreto dei requisiti del trasferimento di ramo d'azienda costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria.
- Quando vi è "doppia conforme", il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle decisioni di primo e secondo grado.
- La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non consente di rimettere in discussione in cassazione il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito; tale censura è ammissibile solo se ricondotta al corretto vizio processuale o motivazionale nei limiti di legge.
- Il raddoppio del contributo unificato opera in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ma non nelle ipotesi di estinzione del giudizio per rinuncia o di cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21489/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21551/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21562/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21563/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21567/2023 del 20/07/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 20 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21573/2023 del 20/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →